LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                 (Intese istituzionali di programma) 
 
  1. In ciascuno stato di previsione della  spesa  e'  istituita  una
unita' previsionale di base per  gli  interventi  di  conto  capitale
denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono  le
risorse  provenienti  dalle  autorizzazioni  di  spesa  iscritte  nel
medesimo stato di previsione da destinare  alla  realizzazione  degli
interventi  previsti  nelle  intese  istituzionali  di  programma  da
stipulare ai sensi  dell'articolo'  2,  comma  203,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla  delibera  CIPE
del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105  dell'8
maggio 1997. 
  2.  All'unita'  di  cui  al  comma  1  affluiscono  le   quote   di
finanziamento gia'  a  disposizione  dell'amministrazione  competente
idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle
intese istituzionali di programma da adottare , le quote  di  risorse
destinate alle  intese  su  fondi  ripartiti  dal  CIPE  e  la  guota
nazionale di  cofinanziamento  di  programmi  comunitari,  rientranti
nell' " Intesa ", iscritta all'unita' previsionale di  base  7.2.1.10
"Fondo di rotazione per le  politiche  comunitarie"  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica, previa  ripartizione  del  CIPE  a  seguito
dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari. 
  3. All'unita' previsionale di  base  di  cui  al  comma  1  possono
affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non  avviate  e
revocate dal CIPE. Tali  somme,  ove  necessario,  previo  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato,  iscritte  in  apposita  unita'
previsionale di base dello stato  di  previsione  del  Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate
dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di
attuazione programmi, anche  con  valenza  ambientale,  con  un  piu'
elevato coefficiente di  realizzazione  e  necessitino  di  ulteriori
risorse. 
  4.  Nell'ambito  degli  accordi  di  programma-quadro  le   risorse
destinate  a  progetti  in  ritardo  di  attuazione  possono   essere
diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento
di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo  accordo
o,  in  caso  di  impossibilita',  in  accordi  per  settori  diversi
((eventualmente   anche   tra   diverse   intese   istituzionali   di
programma)). 
  5. Restano  ferme  le  procedure  di  rendicontazione  e  controllo
stabilite dalla normativa vigente  e  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica informa ogni  due  mesi  il
Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unita'  previsionali  di
base di cui al comma 1. 
  6. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e' autorizzato ad apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio  su  proposta  dell'Amministrazione  competente   anche   in
parziale deroga a quanto previsto  dall'articolo  10,  comma  2,  del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica  29
dicembre 1988, n. 568. 
  7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di  programma
adeguano le strutture dei  rispettivi  bilanci  in  sintonia  con  le
previsioni del presente articolo.