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LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal:  14-9-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
5. All'articolo 2 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, dopo la nota 2-bis è aggiunta la seguente:
"2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000".
6. All'articolo 13 della tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel comma 1, concernente fatture, note e altri documenti similari, il primo periodo del numero 2 della colonna relativa al modo di pagamento è sostituito dal seguente: " Per le quietanze relative ai mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l'imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell'emissione degli stessi ".
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 74, primo comma, lettera c), e successive modificazioni, le parole: " 53 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " 60 per cento ");
b) nella tabella A, parte II, dopo il numero 12) è inserito il seguente: " 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) ";
c) nella tabella A, parte III, dopo il numero 38) è inserito il seguente: " 38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) ";
d) nella tabella B, la lettera d) è soppressa.
8. Le forniture di suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30.06.10 della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale sono assoggettate all'aliquota ordinaria dell'IVA.
9. Relativamente a quanto previsto ai commi 7, lettere b) e c), 8 e 10, resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta ne è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Le prestazioni rese dal medico competente, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, devono intendersi ricomprese tra quelle sanitarie di cui al numero 18) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per tutti gli spettacoli cinematografici e per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata nella misura del 10 per cento.
12. Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili non deve intendersi compreso nella base imponibile di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili rimborsata al concedente dal locatario.
13. Le somme dovute per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al 31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA.
Non costituiscono, altresì, corrispettivi agli effetti dell'IVA le somme dovute ai comuni per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso entro la suddetta data e riscosse successivamente alla stessa, anche qualora detti enti abbiano adottato in via sperimentale il pagamento del servizio con la tariffa, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
14. Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, è prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999.
15. I prodotti alimentari
((, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro,))
non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonché per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell'articolo 10, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
((agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità,))
si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.