LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 25-10-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
         (Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

  1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   aventi   ad  oggetto  la  modifica  delle  disposizioni
concernenti   le   imposte   sui  redditi  applicabili  alle  imprese
individuali  e  alle  societa'  di persone, in regime di contabilita'
ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista
per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta
al  regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF) dei residui redditi di
impresa, eccedenti la predetta parte;
    b)  previsione,  per  i periodi di imposta successivi a quello in
corso   alla  data  del  1°  gennaio  2000,  della  facolta'  per  il
contribuente di richiedere:
      1)  la  separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da
quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
      2)   l'assoggettamento   del  reddito  di  impresa  ad  imposta
proporzionale,  con  applicazione dello stesso regime previsto per le
persone giuridiche;
      3)  l'assoggettamento  all'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  dei  redditi  corrisposti  dall'impresa all'imprenditore, ai
collaboratori  familiari  e  ai soci, con applicazione del credito di
imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
  2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 si attuano nel limite delle
residue  disponibilita'  del  fondo  di  cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c).
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1 sono
trasmessi  alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma
13,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, per l'acquisizione del
parere,  che  viene  espresso con la procedura di cui all'articolo 3,
commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive
modificazioni.
  4.  Entro  due  anni  dalla  data  di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e
criteri  direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di
cui  all'articolo  3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
possono     essere     emanate,    con    uno    o    piu'    decreti
legislativi,disposizioni integrative o correttive.
  5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)   alla   lettera   b),   dopo   le  parole:  "  rispetto  alle
corrispondenti  voci  risultanti  dal bilancio relativo al periodo di
imposta  in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le
seguenti:  "  la  nuova  disciplina  puo'  essere applicata anche con
riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
    b)   dopo   la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:  "b-bis)
possibilita'   di  applicare  la  nuova  disciplina  con  riferimento
all'intero   patrimonio  netto  delle  imprese  individuali  e  delle
societa' di persone in regime di contabilita' ordinaria; "
  6.  Le  disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal
quarto  periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
30  settembre  1996,  anche con riferimento all'incremento registrato
nei  primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per
l'emanazione  dei  provvedimenti  di  attuazione  del comma 5 trovano
applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
  7.  Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e
al   31  dicembre  1999  distribuiti  dalle  societa'  fruenti  delle
agevolazioni  di  cui  all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo
1986,  n. 64, e per i quali e' attribuito ai soci il credito d'imosta
limitato,   possono  essere  esclusi  dalla  formazione  del  reddito
d'impresa  se  determinano  la  riduzione o l'annullamento di perdite
rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  8,  comma 3, e
dell'articolo   102  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione,
alle  riserve  formate con utili fruenti delle predette agevolazioni,
relativi  all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione
non  si  applica  per le imprese cedute e per quelle che hanno subito
operazioni sul capitale.
  7-bis.  La  disposizione  di  cui  al comma 7 si applica agli utili
formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui
all'articolo  14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se
si  tratta  di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31
dicembre 1999.
  8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
della  presente  legge e per i due successivi, il reddito complessivo
netto  dichiarato  dalle  societa'  e dagli enti commerciali indicati
nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e' assoggettabile all'imposta
sul  reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento
per   la   parte  corrispondente  al  minore  tra  l'ammontare  degli
investimenti  in  beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68
del  citato  testo  unico,  anche  mediante  contratti  di  locazione
finanziaria,   effettuati   negli   stessi   periodi   e  quello  dei
conferimenti  in  denaro  nonche'  degli  accantonamenti  di  utili a
riserva  eseguiti  nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei
predetti  periodi  sono  computati  anche gli importi, determinati ai
sensi  del  comma  9,  degli  investimenti,  dei conferimenti e degli
accantonamenti  di utili relativi al periodo precedente che non hanno
rilevato   ai   fini  dell'applicazione  dell'agevolazione  in  detto
periodo.  Per  le  societa'  e  gli enti commerciali di cui al citato
articolo  87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma
si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato. ((6))
  9. Agli effetti del comma 8:
    a)  gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture
situate  nel  territorio  dello  Stato e rilevano, in ciascun periodo
d'imposta,  per  la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli
ammortamenti  dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le
cessioni,  le  dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui
all'articolo  121-bis,  comma  1,  lettera  a), numero l), del citato
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917   del   1986,   tranne  quelli  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa  o  adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili
diversi  dagli  impianti  e dagli opifici appartenenti alle categorie
catastali   D/1,  D/2,  D/3  e  D/8,  utilizzati  esclusivamente  dal
possessore   per   l'esercizio   dell'impresa   o,  se  in  corso  di
costruzione, destinati a tale utilizzo;
    b)  i  conferimenti  in  denaro e gli utili accantonati a riserva
vanno  computati,  in  ciascun  periodo  d'imposta, secondo i criteri
previsti  dall'articolo  1,  commi  4 e 5, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi
di  cui  al  citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le
societa'  e  gli  enti  commerciali  di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera  d),  del  citato  testo unico si assumono gli incrementi del
fondo  di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato. ((6))
  10.  Ai  fini  della determinazione dell'aliquota media di cui agli
articoli  1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
466  del  1997  non  si  tiene  conto  del  reddito assoggettato alla
disciplina  dei  commi  8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito
rileva,  tuttavia,  agli  effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo
unico  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero
1)  del  predetto  comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera
come  provento  non  assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65
per cento di detto reddito. ((6))
  11.  Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi
di  imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori
individuali  e  dalle  societa'  in  nome collettivo e in accomandita
semplice  in regime di contabilita' ordinaria. Se i predetti soggetti
sono  in  regime di contabilita' semplificata, le disposizioni stesse
si  applicano  con  riferimento  esclusivamente  all'ammontare  degli
investimenti  indicati  nei  commi  8  e 9, a condizione che i ricavi
dichiarati  siano  non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
dei  parametri  di  cui  all'articolo  3,  comma  184, della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo
62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993, n. 331, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per
il settore di appartenenza. ((6))
  11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono
ceduti   a  terzi  o  destinati  al  consumo  personale  o  familiare
dell'imprenditore  o  assegnati  ai  soci  o  destinati  a  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'impresa o destinati a strutture situate
all'estero  entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in
cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto e'
attribuito,   a   qualsiasi   titolo,   ai   soci  o  partecipanti  o
all'imprenditore  entro  il  secondo  periodo  d'imposta successivo a
quello  in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili
di  cui  allo  stesso  comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato
all'applicazione   dell'aliquota   ivi   prevista   e'  rideterminato
assumendo:  a)  l'importo degli investimenti ridotto della differenza
tra  il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi
sostenuti  nello  stesso  periodo  d'imposta  per  l'effettuazione di
investimenti  di  cui  al  comma 8; b) l'ammontare dei conferimenti e
degli  accantonamenti  di  utili  ridotto  della  differenza  tra  le
predette   attribuzioni  e  l'importo  dei  conferimenti  in  denaro,
computati  secondo  i  criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del
decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti
di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta
e' liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in
cui  i  beni  sono alienati o il patrimonio netto e' attribuito ed e'
versata  nel  termine  per il versamento a saldo delle imposte dovute
per tale periodo. ((6))
  12.  Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo,
l'acconto   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche  e
dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche e' calcolato, in
base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive
modificazioni,  assumendo  come imposta del periodo precedente e come
imposta  del  periodo  per il quale e' dovuto l'acconto quella che si
sarebbe  applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
((6))
  13.  Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni
di  cui  al  comma  7  non  possono  derivare oneri aggiuntivi per il
bilancio  dello  Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere
dall'anno  2001.  A  detti  oneri si provvede mediante utilizzo della
proiezione  per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle  finanze.  All'onere
derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonche'
agli  oneri  derivanti  dalle  disposizioni di cui al comma 7 che non
risultino   coperti   ai   sensi  del  periodo  precedente,  valutati
complessivamente  in  2.000  miliardi di lire per ciascuno degli anni
2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla meta' mediante
utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi anni dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per  l'anno  1999,  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero delle finanze.
Alla  copertura  dei  rimanenti  1.000  miliardi di lire per ciascuno
degli   anni  2000  e  2001  si  provvede  a  carico  delle  maggiori
disponibilita'  di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a
tal  fine  sono  utilizzabili  anche  per  l'anno  2000, salvo che al
reperimento  delle  medesime  somme  si provveda secondo le procedure
previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468,   e   successive   modificazioni;   in  assenza  di  sufficienti
disponibilita'  l'aliquota  di  cui al comma 8 e' rideterminata nella
misura del 28 per cento. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che  le agevolazioni fiscali di cui articolo 2, commi da 8 a 13 della
alla  legge  13  maggio  1999,  n.  133, concernente "Disposizioni in
materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo fiscale",
sono soppresse salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a)
e b).