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LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal:  25-10-2001
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Art. 2

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;
b) previsione, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000, della facoltà per il contribuente di richiedere:
1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;
2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;
3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi,disposizioni integrative o correttive.
5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: " rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; " sono inserite le seguenti: " la nuova disciplina può essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore di tale incremento; ";
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) possibilità di applicare la nuova disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria; "
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996, anche con riferimento all'incremento registrato nei primi tre periodi di imposta successivi a quello predetto, e per l'emanazione dei provvedimenti di attuazione del comma 5 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3 e 4.
7. Gli utili relativi agli esercizi in corso al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999 distribuiti dalle società fruenti delle agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per i quali è attribuito ai soci il credito d'imosta limitato, possono essere esclusi dalla formazione del reddito d'impresa se determinano la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo regime si applica in caso di distribuzione, alle riserve formate con utili fruenti delle predette agevolazioni, relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 1997. La disposizione non si applica per le imprese cedute e per quelle che hanno subito operazioni sul capitale.
7-bis. La disposizione di cui al comma 7 si applica agli utili formatisi negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, anche se si tratta di esercizi successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.
8. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due successivi, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Tuttavia, per il secondo dei predetti periodi sono computati anche gli importi, determinati ai sensi del comma 9, degli investimenti, dei conferimenti e degli accantonamenti di utili relativi al periodo precedente che non hanno rilevato ai fini dell'applicazione dell'agevolazione in detto periodo. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera d), le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
((6))
9. Agli effetti del comma 8:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero l), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e relativi ai beni immobili diversi dagli impianti e dagli opifici appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3 e D/8, utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'impresa o, se in corso di costruzione, destinati a tale utilizzo;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera d), del citato testo unico si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
((6))
10. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 466 del 1997 non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina dei commi 8 e 9 e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.
((6))
11. Le disposizioni dei commi 8 e 9 sono applicabili per i periodi di imposta 1999 e 2000, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei commi 8 e 9, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.
((6))
11-bis. Se i beni oggetto degli investimenti di cui al comma 8 sono ceduti a terzi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono effettuati ovvero se il patrimonio netto è attribuito, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti o all'imprenditore entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui i conferimenti in denaro e gli accantonamenti di utili di cui allo stesso comma 8 sono eseguiti, il reddito assoggettato all'applicazione dell'aliquota ivi prevista è rideterminato assumendo:
a) l'importo degli investimenti ridotto della differenza tra il corrispettivo o il valore normale dei beni alienati e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8;
b) l'ammontare dei conferimenti e degli accantonamenti di utili ridotto della differenza tra le predette attribuzioni e l'importo dei conferimenti in denaro, computati secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e degli accantonamenti di utili eseguiti nello stesso periodo d'imposta. La maggiore imposta è liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i beni sono alienati o il patrimonio netto è attribuito ed è versata nel termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo.
((6))
12. Per i periodi d'imposta di cui al comma 8 e per il successivo, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 8 a 11.
((6))
13. Dai decreti legislativi di cui al comma 5 e dalle disposizioni di cui al comma 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 8 a 12, nonché agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7 che non risultino coperti ai sensi del periodo precedente, valutati complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.
Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a carico delle maggiori disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle medesime somme si provveda secondo le procedure previste dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti disponibilità l'aliquota di cui al comma 8 è rideterminata nella misura del 28 per cento.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 18 ottobre 2001, n. 383 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le agevolazioni fiscali di cui articolo 2, commi da 8 a 13 della alla legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale", sono soppresse salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b).