LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7
       Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica
               della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
                 della legge 22 ottobre 1971, n. 865

  1.  All'articolo  2  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 69 e' sostituito dal seguente:
"69.  Per  i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di
mancato  inizio  dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il
Ministro  dei  lavori pubblici puo' promuovere, su motivata richiesta
presentata  dagli  enti  locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di
programma di cui al comma 75.";
   b) dopo il comma 74, e' inserito il seguente:
"74-bis.  Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui
all'articolo  8,  comma  2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e
successive  modificazioni,  anche se rilasciate in deroga rispetto ai
termini   stabiliti   nella   procedura  originaria,  si  considerano
validamente  rilasciate  ai  fini della prosecuzione degli interventi
stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
   c) il comma 77 e' abrogato;
   d)  al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della
giunt  regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovra' essere
indicato  il  capitolo  di  bilancio  sul  quale gravera' l'eventuale
onere".
  2.  Le  disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge
23  dicembre  1996,  n.  662, si applicano a tutti i trasferimenti di
alloggi  di  proprieta'  pubblica,  disposti  da  leggi  nazionali  o
regionali.
  3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865,  come  sostituito  dall'articolo  3, comma 63, lettera b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
"I  comuni  per  i  quali  non  sia  intervenuta  la dichiarazione di
dissesto  finanziario  ed i loro consorzi possono, nella convenzione,
stabilire  a  favore  degli enti, delle imprese di costruzione e loro
consorzi   e   delle   cooperative  edilizie  e  loro  consorzi,  che
costruiscono  alloggi  da  concedere  in locazione per un periodo non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione".
  4.  La  disposizione  di  cui all'undicesimo comma dell'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3,
comma  63,  lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  la  preferenza  per  i proprietari espropriati ai fini della
concessione  in  diritto di superficie o della cessione in proprieta'
delle  aree,  si  interpreta  nel senso che tale preferenza spetta ai
soggetti  che  abbiano  la  proprieta'  ((o  che  abbiano in corso le
procedure  di  acquisto  con  stipula  di un contratto preliminare di
acquisto  registrato  e  trascritto))  delle  aree medesime alla data
dell'adozione  da parte del comune dello strumento urbanistico con il
quale  tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di
edilizia economica e popolare.
  5.  Al  dodicesimo  comma  dell'articolo  35 della legge 22 ottobre
1971,  n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d),
della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662, dopo le parole: "al volume
edificabile"  sono  aggiunte  le seguenti: "entro il limite di quanto
dovuto  ai  sensi  della  legge  28 gennaio 1977, n. 10, e successive
modificazioni".
  6.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre
1971,  n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si
applicano  ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e  loro  eventuali  integrazioni, adottati dopo la data di entrata in
vigore della medesima legge n. 662 del 1996.