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LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  26-11-2003
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Art. 7

Disposizioni di modifica e di interpretazione autentica
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
della legge 22 ottobre 1971, n. 865
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 69 è sostituito dal seguente:
"69. Per i programmi indicati ai commi 65, 66, 67 e 68, nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini fissati dai commi 65 e 68, il Ministro dei lavori pubblici può promuovere, su motivata richiesta presentata dagli enti locali entro il 30 giugno 1999, l'accordo di programma di cui al comma 75.";
b) dopo il comma 74, è inserito il seguente:
"74-bis. Le concessioni ad edificare relative agli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, anche se rilasciate in deroga rispetto ai termini stabiliti nella procedura originaria, si considerano validamente rilasciate ai fini della prosecuzione degli interventi stessi e dell'ammissione al finanziamento.";
c) il comma 77 è abrogato;
d) al comma 84, dopo le parole: "con decreto del presidente della giunt regionale" sono inserite le seguenti: "nel quale dovrà essere indicato il capitolo di bilancio sul quale graverà l'eventuale onere".
2. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano a tutti i trasferimenti di alloggi di proprietà pubblica, disposti da leggi nazionali o regionali.
3. Il decimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"I comuni per i quali non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti, delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione".
4. La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in diritto di superficie o della cessione in proprietà delle aree, si interpreta nel senso che tale preferenza spetta ai soggetti che abbiano la proprietà
((o che abbiano in corso le procedure di acquisto con stipula di un contratto preliminare di acquisto registrato e trascritto))
delle aree medesime alla data dell'adozione da parte del comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare.
5. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "al volume edificabile" sono aggiunte le seguenti: "entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni".
6. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificate dall'articolo 3, comma 63, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dai commi 3 e 5 del presente articolo, si applicano ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e loro eventuali integrazioni, adottati dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 662 del 1996.