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LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  19-5-1999

Art. 18

(Norme trasitorie)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 14 e 17 si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali emanate ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Per i programmi di edilizia residenziale pubblica attivati dall'Amministrazione centrale continuano ad adottarsi, anche dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le stesse procedure tecnico-finanziarie attuate in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457, con sostituzione dell'Amministrazione centrale agli organi soppressi.
3. I limiti di impegno di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati su specifici conti correnti di Tesoreria aperti dalle singole regioni.
Note all'art. 18:
- Per il D.Lgs n. 112/1998, si veda in note all'art. 4.
- L'art. 63, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
"2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
- Per la legge n. 457/1978, si veda in note all'art. 2.
- L'art. 61, comma 2, del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) dall'art. 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
c) dai commi quarto e undicesimo dell'art. 1 e dal comma 12 dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
d) dall'art. 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
e) dal comma 3 dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67".