LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12
   Programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere ai
    dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella
       lotta alla criminalita' organizzata. Disposizioni varie

  1.  Sono  autorizzate  varianti ai programmi di cui all'articolo 18
del   decreto-legge   13   maggio   1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12 luglio 1991, n. 203, gia' ammessi ai
finanziamenti e per i quali sia stata sottoscritta la convenzione con
il  Segretariato generale del CER, a condizione che tali varianti non
comportino  una  variazione  del  finanziamento pubblico e del numero
complessivo   degli   alloggi   e   che   abbiano  acquisito  formale
approvazione da parte del consiglio comunale.
  2.  I  programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio
1991,  n.  152,  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991,  n.  203,  comunque ammessi a finanziamento, per i quali non e'
sottoscritta   la   convenzione   urbanistica  con  il  comune  entro
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge, sono esclusi dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (7) (8) ((10))
  3. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al
comma  2  possono  essere  destinate  all'adeguamento dei costi degli
alloggi  di edilizia sovvenzionata di cui al decreto del Ministro dei
lavori  pubblici  26 aprile 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  116  del  20  maggio  1991,  inclusi  nei  programmi,  sino ad un
incremento massimo del 10 per cento.
  4.  Fatta  salva la somma di lire 100 miliardi iscritta al capitolo
8278  dello  stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici,  gli  ulteriori  residui, da accertare alla conclusione del
programma,  sono ripartiti tra le regioni sulla base dei coefficienti
adottati  per  il  biennio 1994-1995 nella delibera CIPE del 16 marzo
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994.
  5.  I  contributi di cui all'articolo 128 del testo unico approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non  utilizzati  alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono  destinati  al  finanziamento  dei  programmi di recupero urbano
denominati  "Contratti di quartiere" da individuare in relazione alle
esigenze  finanziarie,  occupazionali e socio-economiche da parte del
comitato  esecutivo  del  CER tra le proposte presentate ai sensi dei
decreti  del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio
1998 pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 24 del 30
gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.
  6.  E'  autorizzata  la  rilocalizzazione  dei  programmi,  di  cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali
sia stato concluso e ratificato accordo di programma in variante agli
strumenti  urbanistici, ma non ancora sottoscritta la convenzione tra
gli  affidatari  e il Segretariato generale del CER, a condizione che
la  richiesta pervenga allo stesso Segretariato entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, unitamente
all'assenso  del  sindaco del comune interessato, alla certificazione
da   parte  di  quest'ultimo  della  conformita'  della  destinazione
urbanistica  vigente  con  le  previsioni del programma, nonche' alla
documentazione   relativa   alla   piena  disponibilita'  delle  aree
indicate,  e  che  non  sia  modificato  il  numero complessivo degli
alloggi  con le relative quote di edilizia agevolata e sovvenzionata.
Il   Segretariato  generale  del  CER  esclude  dal  finanziamento  i
programmi di cui al presente comma per i quali non venga sottoscritta
la  relativa  convenzione  urbanistica  entro centoventi giorni dalla
data della richiesta di rilocalizzazione.
  7. Il prefetto autorizza, su richiesta del sindaco, la destinazione
degli  alloggi finanziati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, alle finalita' di cui al comma 6.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L.  20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la
scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal presente comma
2, e' differita al 31 ottobre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
81)  che  la  scadenza  del termine di centoventi giorni previsto dal
comma  2  del  presente  articolo,  e'  ulteriormente differita al 31
ottobre 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che
la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dal comma 2 del
presente  articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla data
di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto  2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1)
che  la scadenza del termine di centoventi giorni giorni previsto dal
comma  2  del  presente  articolo,  e'  ulteriormente differita al 31
dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n.  355,  convertito  con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47,  ha  disposto  (con  l'art.  17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine  di  centottanta  giorni  giorni  previsto  dal  comma  2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004,
n.  266,  convertito  con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n.
306,  ha  disposto  (con  l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine  di  centottanta  giorni  giorni  previsto  dal  comma  2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dallL.  23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che  il  termine  di  centottanta  giorni  previsto  dal  comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.