LEGGE 30 aprile 1999, n. 136

Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
Testo in vigore dal: 1-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11
 Attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 72, della
                   legge 23 dicembre 1996, n. 662

  1. Al fine dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del
comma  72  dell'articolo  2  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Segretario  generale  del Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  comunica l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi,
cui  si  riferiscono  i  procedimenti  pendenti  aventi ad oggetto la
localizzazione  ed  i  contenuti  urbanistici  dei  programmi,  e dei
corrispondenti  soggetti  attuatori  o proponenti ai presidenti delle
giunte  regionali  territorialmente  competenti.  Entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, comuni ed
operatori  possono  segnalare  al  Segretariato generale del CER e al
presidente della giunta regionale ulteriori procedimenti pendenti non
risultanti  dall'elenco. Nell'ambito delle disponibilita' delle somme
accantonate,  il presidente della giunta regionale propone al sindaco
del  comune  territorialmente  competente  ed al soggetto attuatore o
proponente  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di programma a norma
dell'articolo  27  della  legge  8  giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.  Il  presidente  della giunta regionale ha altresi' la
facolta', di concerto con il soggetto attuatore o proponente e con il
sindaco  del  comune  territorialmente competente, di provvedere alla
rilocalizzazione del programma in ambito regionale. La sottoscrizione
dell'accordo   di   programma  da  parte  del  soggetto  attuatore  o
proponente  costituisce  formale  rinuncia  all'azione  ed  agli atti
pendenti  dinanzi  alla  giurisdizione  amministrativa.  La  ratifica
dell'accordo  di  programma da parte del consiglio comunale, anche se
avvenuta   in  data  precedente  alla  comunicazione  del  Segretario
generale  del CER di cui al presente comma, determina direttamente la
immediata ammissione del programma al finanziamento.
  2.  In  ogni  caso, gli accordi di programma di cui al comma 1, non
ratificati   entro   centottanta   giorni   dalla  comunicazione  del
Segretario  generale  del  CER di cui al medesimo comma, sono esclusi
dal finanziamento. (1) (2) (4) (6) (8) ((10))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L.  20 aprile 2000, n. 97, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che la
scadenza  del  termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 del
presente articolo, e' differita al 31 ottobre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 145, comma
81)  che  la  scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal
comma  2  del  presente  articolo,  e'  ulteriormente differita al 31
ottobre 2001.
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che
la  scadenza  del  termine di centottanta giorni previsto dal comma 2
del  presente  articolo, e' ulteriormente differita a nove mesi dalla
data di entrata in vigore della L. 1 agosto 2002, n. 166.
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto  2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-ter, comma 1)
che la scadenza del termine di centottanta giorni giorni previsto dal
comma  2  del  presente  articolo,  e'  ulteriormente differita al 31
dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1 agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 24 dicembre 2003,
n.  355,  convertito  con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n.
47,  ha  disposto  (con  l'art.  17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine  di  centottanta  giorni  giorni  previsto  dal  comma  2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2004.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto 2003, n. 200, come modificato dal D.L. 9 novembre 2004,
n.  266,  convertito  con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n.
306,  ha  disposto  (con  l'art. 17-ter, comma 1) che la scadenza del
termine  di  centottanta  giorni  giorni  previsto  dal  comma  2 del
presente articolo, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2005.
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.L.  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito con modificazioni
dallL.  23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 13, comma 2)
che  il  termine  di  centottanta  giorni  previsto  dal  comma 2 del
presente articolo, e' ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.