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LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  16-4-1999

Art. 15

(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)
1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono tenute a registrare i movimenti in entrata ed in uscita dei tessuti prelevati, inclusa l'importazione, secondo le modalità definite dalle regioni.