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LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  8-10-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 15

(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo. (8) (16)
2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14,
((di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis.))
al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. (8) (16)
((
4-bis. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.
))
((
5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
))
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AGGIORNAMENTO (8)

Il Decreto 12 dicembre 2005 (in G.U. 29/12/2005, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17»".
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AGGIORNAMENTO (16)

Il Decreto 15 dicembre 2010 (in G.U. 03/01/2011, n. 1) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse, elevati da «euro 578,43» ad «euro 635,11» e da «euro 28,02» ad «euro 30,76»".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68 già adeguati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2005 sono, per effetto dell'applicazione della variazione percentuale di cui alle premesse elevati da «euro 57,17» ad «euro 62,77»".