LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 18-bis.
                     (( (Diritto di surroga). ))

  ((  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per le vittime delle richieste
estorsive   di   cui   all'articolo  18  e'  unificato  al  Fondo  di
solidarieta'  per  le vittime dell'usura di cui all'articolo 14 della
legge  7  marzo  1996, n. 108, e successive modificazioni. Tale Fondo
unificato  e'  surrogato  quanto  alle  somme corrisposta agli aventi
titolo,  nei  diritti  dei medesimi verso i responsabili dei danni di
cui alla presente legge.
  2.  Il  diritto  di  surroga  di  cui  al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
  3.  Le  somme  recuperate  attraverso  la surroga di ognuno dei due
Fondi  unificati  ai  sensi  del  presente  articolo sono versate dal
concessionario  in  conto entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  sul  capitolo  di  spesa  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'interno,  riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura )).