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LEGGE 18 febbraio 1999, n. 28

Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto.

note: Entrata in vigore della legge: 9-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  24-6-2014
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Art. 3

Disposizioni in materia di società cooperative
1. La disposizione dell'articolo 12, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, riguardante l'esclusione delle somme destinate a riserve indivisibili dal reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi, deve intendersi nel senso che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dai benefici fiscali, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili
((ai soci cooperatori))
fino a quando le riserve non siano state ricostituite.
2. Ferme restando le norme sulla devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sia in caso di liquidazione, sia in caso di perdita delle agevolazioni fiscali a seguito di violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni di cui all'articolo 2536 del codice civile ed all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente, sempre che abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato articolo 2536 ed adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.
3. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, concernente l'obbligo per le società cooperative e i loro consorzi di devolvere a fondi mutualistici una quota degli utili annuali pari al 3 per cento, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire".