LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 72
                Disposizioni per la riqualificazione
                      dell'assistenza sanitaria

  1.  Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo
   dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni
   sanitarie   in   ordine   all'appropriatezza   e   alla   qualita'
   dell'assistenza, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5
   miliardi  per gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno
   1999,  379,5  miliardi per l'anno 2000 e 379,5 miliardi per l'anno
   2001.
  2. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di cui
   all'articolo  1,  comma  34-bis,  della legge 23 dicembre 1996, n.
   662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 190 miliardi
   per  l'anno  1999,  380 miliardi per l'anno 2000, 400 miliardi per
   l'anno 2001.
  3.  In  attuazione  di  quanto  disposto dall'articolo 32, comma 9,
   della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, le regioni e le province
   autonome,  a  decorrere  dal  1999  e  per  gli  anni 2000 e 2001,
   assicurano  l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto
   ed  efficace  delle  risorse  in  modo da realizzare una riduzione
   dell'assistenza   ospedaliera   erogata   in  regime  di  ricovero
   ordinario,  anche attraverso il potenziamento di forme alternative
   alla  degenza  ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
   per  cento  dei  ricoveri  e  della  spesa  complessiva a tal fine
   registrata nell'anno precedente. ((8))
  4.  Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai
   sensi  dell'articolo  1,  commi  10  e 11, della legge 23 dicembre
   1996,  n.  662,  optano  per  l'esercizio  della  libera attivita'
   professionale  extramuraria e' disciplinato, anche per gli aspetti
   economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in
   particolare,  prevede  la  riduzione, nel periodo di validita' del
   contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore
   della  presente  legge,  del trattamento economico accessorio e il
   conferimento  o  la  conferma  degli  incarichi  di  struttura  ai
   dirigenti   che   abbiano  optato  per  l'esercizio  della  libera
   professione  intramuraria.  L'opzione  effettuata  per l'esercizio
   della  libera  professione extramuraria puo' essere revocata entro
   il 31 dicembre di ogni anno.
  5.  In  attesa  della  disciplina contrattuale di cui al comma 4, a
   decorrere dal 1 luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno
   optato   per  l'esercizio  della  libera  attivita'  professionale
   extramuraria  la  retribuzione  variabile di posizione e' comunque
   ridotta  del  50 per cento e non si da' luogo alla retribuzione di
   risultato;   a   decorrere   dalla   stessa   data  gli  incarichi
   dirigenziali  di  struttura  possono essere conferiti o confermati
   esclusivamente  ai  dirigenti  che  abbiano optato per l'esercizio
   della libera attivita' professionale intramuraria.
  6.  Al  fine  di  promuovere  il  miglioramento  qualitativo  delle
   prestazioni  sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalita'
   di  cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
   662,  e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal
   Piano   sanitario   nazionale,   e'   istituito   un   fondo   per
   l'esclusivita'  del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che
   hanno    optato   per   l'esercizio   della   libera   professione
   intramuraria.  Sono  ammessi  ai  benefici  del  fondo  i medesimi
   dirigenti  a  condizione  che  abbiano rinunciato alla facolta' di
   svolgere  la  libera  professione  extramuraria  e qualsiasi altra
   attivita'  sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri
   e  le  modalita'  previsti  dal  regolamento  di  cui al comma 9 e
   comunque  ad  eccezione  delle  attivita' rese in nome e per conto
   dell'azienda sanitaria di appartenenza. ((8))
  7. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio
   della  libera  professione  intramuraria  non  possono  esercitare
   alcuna  altra  attivita'  sanitaria  resa  a  titolo non gratuito,
   secondo  i  criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui
   al  comma 9, ad eccezione delle attivita' rese in nome e per conto
   dell'azienda   sanitaria  di  appartenenza;  la  violazione  degli
   obblighi connessi all'esclusivita' delle prestazioni, l'insorgenza
   di  un  conflitto  di  interessi  o  di  situazioni  che  comunque
   implichino  forme  di  concorrenza  sleale,  salvo  che  il  fatto
   costituisca  reato,  comportano  la  risoluzione  del  rapporto di
   lavoro  e  la  restituzione  dei  proventi ricevuti a valere sulle
   disponibilita' del fondo di cui al comma 6 in misura non inferiore
   a   una  annualita'  e  non  superiore  a  cinque  annualita'.  La
   violazione  degli obblighi di cui al presente comma e' comunicata,
   per  l'adozione  dei  provvedimenti  di rispettiva competenza, dal
   direttore   generale  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma,
   all'Ordine  professionale e al Ministero della sanita'. Si applica
   l'ultimo  periodo  del  comma  5  dell'articolo  1  della legge 23
   dicembre 1996, n. 662.
  8.  L'accertamento,  comunque  effettuato,  delle  violazioni delle
   disposizioni  di  cui al comma 7 comporta anche la responsabilita'
   del  direttore  generale  per omessa vigilanza e costituisce causa
   impeditiva  per  il rinnovo e, nei casi piÑ gravi, motivazione per
   la  decisione di revoca dell'incarico di direttore generale, salvo
   che  egli  non dimostri di avere adottato le misure ispettive e di
   controllo  idonee  a prevenire e reprimere le predette violazioni.
   In  caso  di inadempienza della regione o della provincia autonoma
   il   Ministro  della  sanita'  adotta  le  misure  necessarie  per
   garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.
  9.  Con regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di
   entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
   comma  1,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
   Ministro  della  sanita',  sentite  la Conferenza permanente per i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e  di Bolzano, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
   e   le   organizzazioni   sindacali   della   dirigenza  sanitaria
   interessata   alla   materia   oggetto   del   regolamento,   sono
   disciplinate  le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
   ai commi 7 e 8, anche al fine di:
    a)  evitare  conflitti  di  interesse  e  attivita'  contrarie ai
   principi di tutela della concorrenza;
    b)  prevedere  il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che
   abbiano   optato   per   l'esercizio   della   libera  professione
   extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura
   occasionale  e  periodica,  a  favore  o  all'interno di strutture
   pubbliche o private accreditate.
  10.  L'estensione delle disposizioni del comma 4, ultimo periodo, e
   del  comma  5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del
   Presidente   della   Repubblica   11   luglio  1980,  n.  382,  e'
   disciplinata  con  decreto  emanato  d'intesa  dai  Ministri della
   sanita'   e   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
   tecnologica  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
   della  presente  legge.  Il  90  per  cento  delle  risorse che si
   renderanno  disponibili  per  le  universita'  per effetto di tali
   disposizioni  sono  destinate  a fondi istituiti presso gli atenei
   per  l'incentivazione  dell'impegno  didattico di cui all'articolo
   24,  comma  6,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
   successive modificazioni.
  11.  E'  confermato,  per  il  personale  della dirigenza del ruolo
   sanitario   che   abbia   optato   per  l'esercizio  della  libera
   professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi
   forma,  della  libera professione intramuraria. L'inosservanza del
   divieto  di  cui  al periodo precedente o la mancata assunzione da
   parte  del  direttore  generale,  in conformita' alle disposizioni
   richiamate  nel  periodo  successivo,  di  tutte le iniziative ivi
   previste  per  consentire  al  personale della dirigenza del ruolo
   sanitario  che  abbia  manifestato  la  relativa  opzione il pieno
   esercizio  della  libera  professione  intramuraria, costituiscono
   causa  impeditiva  per  il  rinnovo dell'incarico e, nei casi piu'
   gravi,  motivazione  per  la  decisione di revoca dell'incarico di
   direttore  generale.  In  particolare  il direttore generale, fino
   alla  realizzazione  di  proprie idonee strutture e spazi distinti
   per  l'esercizio  dell'attivita' libero professionale intramuraria
   in  regime  di ricovero ed ambulatoriale, e' tenuto ad assumere le
   specifiche   iniziative  per  reperire  fuori  dall'azienda  spazi
   sostitutivi  in  strutture  non accreditate nonche' ad autorizzare
   l'utilizzazione  di  studi  professionali  privati  e  altresi' ad
   attivare  misure  atte  a garantire la progressiva riduzione delle
   liste  d'attesa  per  le  attivita'  istituzionali,  sulla base di
   quanto previsto da un atto di indirizzo e coordinamento a tal fine
   adottato,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
   della  presente  legge,  ai  sensi  dell'articolo 8 della legge 15
   marzo  1997,  n.  59. Fino all'emanazione dell'atto di indirizzo e
   coordinamento  si  applicano  le linee guida adottate dal Ministro
   della  sanita',  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 7, del decreto
   legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
   con   decreto  del  31  luglio  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
   Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997.
  12.  Il  90  per  cento delle complessive risorse che si renderanno
   disponibili  per  effetto  dell'applicazione delle disposizioni di
   cui  ai  commi 4 e 5 e' destinato, sulla base di criteri stabiliti
   dalle   regioni   e  dalle  province  autonome,  d'intesa  con  le
   organizzazioni    sindacali    della   dirigenza   sanitaria,   al
   finanziamento  dei  contratti  a tempo determinato con soggetti in
   possesso  del  diploma  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia, in
   medicina   veterinaria  o  in  altra  professionalita'  del  ruolo
   sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche
   ai  fini  di cui all'articolo 3, comma 12, lettera a), del decreto
   legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,  nonche',  in  misura non
   inferiore al 50 per cento e secondo modalita' e tempi previsti dai
   contratti   collettivi   nazionali  di  lavoro  per  la  dirigenza
   sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 6.
  13.  Agli  specialisti  ambulatoriali  convenzionati inquadrati nel
   primo  livello  dirigenziale ai sensi dell'articolo 34 della legge
   27  dicembre  1997,  n.  449,  si  applicano  le  disposizioni sul
   trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti pubblici. Ai soggetti
   indicati  nel  presente  comma  e'  data facolta' di optare per il
   mantenimento  della  posizione assicurativa gia' costituita presso
   l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM). L'opzione
   di  cui al precedente periodo deve essere esercitata entro novanta
   giorni  dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Con
   successivo  decreto  del  Ministro  della  sanita', da adottare ai
   sensi  dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
   400,  sono  stabiliti  i  criteri  per la valutazione del servizio
   prestato in re- gime convenzionale ai fini della partecipazione ai
   concorsi   per  l'accesso  al  secondo  livello  dirigenziale  del
   personale del Servizio sanitario nazionale.
  14.  In  ragione  dell'autofinanziamento  del settore sanitario, le
   norme  di  cui  al  presente  articolo, ad eccezione dei primi tre
   periodi  del  comma  13  e  del  comma  17,  non si applicano alle
   province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, alla regione Valle
   d'Aosta  e alla regione Friuli Venezia-Giulia. Nei predetti enti i
   principi  di  cui al presente articolo sono attuati secondo quanto
   disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
  15.  Al  fondo  di cui al comma 6 affluiscono, nella misura di lire
   188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000
   e  di  lire  470  miliardi  per  l'anno  2001,  le  disponibilita'
   corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma
   3,  oltre a quanto disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo
   delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di
   indirizzo   all'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
   pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del competente comitato
   di  settore,  per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di
   lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare
   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
   presente  legge.  ((  Con  decreto  del Ministro della sanita', di
   concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
   programmazione   economica,   sono   stabilite   le  modalita'  di
   acquisizione  delle  risorse  da  far  affluire al fondo di cui al
   comma 6. ))
  16. Sono fatte salve le norme della legge 30 novembre 1998, n. 419.
   Il  comma  7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
   e' abrogato.
  17.  A decorrere dal 1 gennaio 1999 le associazioni di volontariato
   riconosciute  ai  sensi  della  legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
   organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al
   decreto  legislativo  4  dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal
   pagamento   del  canone  radio  complessivamente  dovuto  per  gli
   apparati  installati  sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e
   di protezione civile.
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto
  -(con   l'art.   28,   comma   8)   che   "Le   economie  derivanti
   dall'attuazione  delle  disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono
   destinate  in  misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo
   per  l'esclusivita' del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario
   di  cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n.
   448.  Il predetto fondo e' integrato a decorrere dall'anno 2000 di
   lire  70  miliardi  annue;  corrispondentemente  le disponibilita'
   destinate  al  finanziamento  dei  progetti di cui all'articolo 1,
   comma  34-bis,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
   modificazioni,  sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70
   miliardi annue."
  -(con l'art. 28, comma 14) che "La misura dell'1 per cento prevista
   dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
   e' elevata al 2,5 per cento."
  -(con  l'art.  28,  comma 15) che "Le disponibilita' corrispondenti
   alla   quota   parte   delle  minori  spese  di  cui  al  comma  3
   dell'articolo  72  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste
   dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000
   e  2001  sono  integrate  di 750 miliardi di lire per ciascuno dei
   predetti anni."