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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 67

(Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.
3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.