LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 34. 
           (Trattamenti pensionistici e di disoccupazione) 
 
  1. Con effetto dal 1 gennaio 1999, il meccanismo  di  rivalutazione
delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario  in  funzione
dell'importo  complessivo  dei  trattamenti  corrisposti   a   carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  relative  gestioni
per i lavoratori autonomi, nonche' dei fondi  sostitutivi,  esclusivi
ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi  ed  aggiuntivi
di cui all'articolo 59, comma 3, della legge  27  dicembre  1997,  n.
449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in  applicazione
del presente comma  viene  attribuito,  su  ciascun  trattamento,  in
misura proporzionale  all'ammontare  del  trattamento  da  rivalutare
rispetto all'ammontare complessivo.  Ai  fini  dell'applicazione  del
meccanismo di rivalutazione  si  tiene  conto  altresi'  dell'importo
degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. (50)((71)) 
  2. Per l'applicazione del comma 1 gli enti erogatori di trattamenti
pensionistici,  nella  comunicazione  da  trasmettere  al  Casellario
centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno  in
applicazione dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  2  settembre
1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i  dati  richiesti
dal Casellario stesso. Sulla base dei  predetti  dati  il  Casellario
comunica agli enti interessati, entro il mese di  giugno  di  ciascun
anno, l'importo del  trattamento  complessivo  del  soggetto  su  cui
attribuire gli incrementi di cui al comma 1. 
  3. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della  comunicazione,
da parte del Casellario, di cui al comma 2, gli enti determinano,  in
via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio
trattamento sulla base dei dati comunicati  dal  Casellario  medesimo
per l'anno precedente. A decorrere  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione  da  parte  del  Casellario,  gli  enti  provvedono   a
rideterminare la rivalutazione spettante dal 1 gennaio  dell'anno  di
riferimento e ad effe ttuare i conguagli a credito  e  a  debito  dei
pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli
importi dei trattamenti pensionistici soggetti  alla  disciplina  del
presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal  1
gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati
dal Casellario. A tal  fine  gli  importi  rideterminati  relativi  a
periodi successivi al 1  gennaio  1999  devono  essere  segnalati  al
Casellario  in  occasione  delle  previste  segnalazioni  periodiche,
mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti  di  rivalutazione
per gli stessi anni sara' effettuata dagli enti interessati a seguito
della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario. 
  4. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima
applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuira' in  via
provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 1  sul  totale
dei trattamenti dallo stesso  erogati.  I  recuperi  derivanti  dalle
operazioni di  conguaglio  vengono  effettuati  anche  in  deroga  ad
eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
  5. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni  intervenuta
con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998  non  da'  titolo  alla
concessione della indennita' di disoccupazione ordinaria, agricola  e
non agricola, con requisiti normali di cui al regio  decreto-legge  4
ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni  e  integrazioni,  e
con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  6. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge  di  cui  al
comma 5 si intende  abrogato  nella  parte  modificata  dal  medesimo
comma. 
  7. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i   dipendenti   dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al  pensionamento  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni  ed  il  monitoraggio  dei
relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il  Ministro  per
la funzione pubblica, sono definiti le modalita' e i criteri  per  la
trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei
elementi  informativi  da  parte  delle  amministrazioni  interessate
relativi alle domande di quiescenza. 
  8. Nei confronti dei titolari di pensione a carico  delle  gestioni
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di
cumulo  tra  pensione  e  redditi   da   lavoro   dipendente,   trova
applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-bis, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503. 
  9. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo il quarto  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Sono  altresi'
escluse dal predetto procedimento, per gli esercizi 1998 e  1999,  le
quote assegnate alle gestioni di cui agli  articoli  31  e  34  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al  50  per  cento  di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663". 
 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 3)  che  "A
titolo di  concorso  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica, per il  biennio  2012-2013,  ai  trattamenti  pensionistici
superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione
automatica  delle   pensioni,   secondo   il   meccanismo   stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  non
e' concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore  a  tre
volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla  quale
l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per
il predetto biennio, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella  misura  del
70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte  il
predetto trattamento minimo e inferiore a  tale  limite  incrementato
della quota di rivalutazione automatica spettante  sulla  base  della
normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque  attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
478) che "A decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice  di  rivalutazione
automatica  delle  pensioni  e'  applicato,  secondo  il   meccanismo
stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448: 
  a) nella misura del 100 per cento  per  le  fasce  di  importo  dei
trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento  minimo
INPS; 
  b) nella misura del 90 per  cento  per  le  fasce  di  importo  dei
trattamenti pensionistici comprese tra  quattro  e  cinque  volte  il
trattamento minimo INPS; 
  c) nella misura del 75 per  cento  per  le  fasce  di  importo  dei
trattamenti  pensionistici  superiori  a  cinque  volte  il  predetto
trattamento minimo".