LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
(Monitoraggio  dei  flussi  di  cassa  per  l'istruzione  pubblica  e
                           l'universita') 
  1. Al fine di garantire  che  la  spesa  statale  per  l'istruzione
cresca  nel  triennio  1999-  2001  secondo  i  tassi   di   crescita
programmati, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
provvede al monitoraggio  delle  spese  sostenute  dagli  istituti  e
scuole di ogni ordine e grado ed al controllo dei relativi flussi  di
cassa.   L'attivita'   di    monitoraggio    e'    altresi'    estesa
all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi delle norme rela-
tive al controllo del numero  dei  dipendenti  del  comparto  scuola,
anche sotto l'aspetto finanziario. 
  2. Nel triennio 1999-2001 le erogazioni di  cassa  a  favore  delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonche' delle  istituzioni
educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno
1999  i  pagamenti  delle  istituzioni  scolastiche   non   risultino
globalmente superiori a quelli rilevati dal  conto  consuntivo  1997,
incrementati del 6 per cento. Per gli anni 2000  e  2001  i  predetti
pagamenti non  dovranno  superare  l'obiettivo  definito  per  l'anno
precedente, incrementato di un punto in piu' del tasso di  inflazione
programmato. Analogamente si procede per i conservatori, le Accademie
di belle arti e le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica. 
Sono esclusi dai vincoli di cui al  presente  comma  gli  effetti  di
cassa derivanti da contributi e  finanziamenti  non  provenienti  dal
bilancio dello Stato. 
  3. I criteri e le modalita' per le erogazioni di cassa  di  cui  al
comma 2, le modalita' attuative del monitoraggio,  la  determinazione
della base di riferimento delle medesime erogazioni ed  il  controllo
dei relativi flussi di cassa, sono definiti con uno  o  piu'  decreti
del Ministro della pubblica istruzione, emanati sentito  il  Ministro
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  tenendo
conto delle specifiche esigenze e  degli  obiettivi  di  riequilibrio
nella distribuzione delle risorse tra le istituzioni scolastiche. 
  4. Al fine di consentire  alle  istituzioni  scolastiche  il  pieno
espletamento  delle  loro  funzioni  in  relazione   all'attribuzione
dell'autonomia scolastica, a decorrere dall'anno  2002  con  apposito
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, e' ridefinita la materia  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  5. Al fine di sperimentare per uno o piu' provveditorati agli studi
e  per  alcune  istituzioni  scolastiche  una  piu'  ampia  autonomia
nell'utilizzo delle risorse disponibili, a decorrere  dal  1  gennaio
1999,  i  trasferimenti  effettuati  dal  Ministero  della   pubblica
istruzione per  le  supplenze  brevi,  gli  interventi  didattici  ed
educativi, il miglioramento dell'offerta formativa, i compensi per le
ore eccedenti, l'aggiornamento,  il  funzionamento  amministrativo  e
didattico, nonche' le ulteriori risorse a qualsiasi  titolo  concesse
per il  funzionamento,  costituiscono  la  dotazione  finanziaria  di
istituto,  che  puo'  essere  utilizzata  senza  alcun   vincolo   di
destinazione, anche in deroga alle norme di contabilita',  garantendo
comunque il livello minimo di spesa previsto  per  la  contrattazione
integrativa. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, emanati sentito il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,   e   previa   comunicazione   alle
competenti   Commissioni    parlamentari,    sono    individuati    i
provveditorati agli studi  e  le  istituzioni  scolastiche  coinvolti
nella sperimentazione, nonche' le modalita' attuative della stessa. 
  6. Le somme disponibili nelle contabilita' speciali  aperte  presso
le sezioni di tesoreria a  favore  dei  singoli  provveditorati  agli
studi, non erogate al 31 dicembre di ciascun  anno  alle  istituzioni
scolastiche, sono utilizzate  nell'esercizio  finanziario  successivo
nei limiti degli impegni  assunti  nei  confronti  delle  istituzioni
medesime. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla
regione autonoma Valle d'Aosta e alle province autonome di  Trento  e
di Bolzano in ragione  dei  rispettivi  ordinamenti  di  autonomia  e
dell'autofinanziamento del settore scolastico. 
  8. All'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole da: "con contratti di durata annuale" fino  alla  fine  del
comma, sono sostituite dalle seguenti: "con contratti rinnovabili per
non oltre un triennio, per un numero  massimo  di  trenta  unita'.  A
decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato  di  ulteriori
dieci unita' da assegnare al Ministero della pubblica istruzione  per
le esigenze del monitoraggio dei flussi di spesa. Alle  procedure  di
selezione del contingente integrativo si  provvede  su  proposta  del
Ministro della pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo
di lire tre miliardi per l'anno 1998, di  lire  quattro  miliardi  in
ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un miliardo per l'anno
2001, si provvede a valere sulle economie realizzate con il  presente
Capo e su quelle conseguite con le analoghe  iniziative  nel  settore
della pubblica istruzione". 
  9. A decorrere dal 1 gennaio  1999  i  trasferimenti  statali  alle
universita'   continuano   ad   essere   versati   nelle   rispettive
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  esse  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate diverse  dai
trasferimenti statali non sono riversate nella tesoreria statale,  ma
sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti. 
  10. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1 CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27)). 
  11. I tesorieri degli enti di cui al  comma  10  sono  direttamente
responsabili dei pagamenti eseguiti in difformita' di quanto disposto
dal  presente  articolo.  In  caso  di  inadempienza  si  applica  la
penalita' di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto  legislativo  7
agosto 1997, n. 279. 
  12. Sino al 31 dicembre 2000 conservano validita'  le  disposizioni
che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo  47,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed  il  controllo  del
fabbisogno finanziario delle universita' di cui all'articolo 51 della
medesima legge n. 449 del 1997.