LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 8. 
                       (Agevolazioni fiscali). 
 
  1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge  30  dicembre
1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
1989, n.  61,  e  successive  modificazioni,  il  reddito  imponibile
derivante al proprietario dai  contratti  stipulati  o  rinnovati  ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di  accordo  definito  in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate
dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni,  e'  ulteriormente  ridotto
del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo  ai
fini della determinazione della base  imponibile  per  l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima
del 70 per cento. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2016, N. 244, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2017, N. 19. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
contratti di locazione  volti  a  soddisfare  esigenze  abitative  di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1. 
  4. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri  dell'interno  e  di  grazia  e  giustizia,  provvede,  ogni
ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al
comma  1,  anche  articolando  ed  ampliando   i   criteri   previsti
dall'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   1986,   n.   708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899.
La proposta del Ministro  dei  lavori  pubblici  e'  formulata  avuto
riguardo  alle  risultanze  dell'attivita'  dell'Osservatorio   della
condizione   abitativa   di   cui   all'articolo   12.   Qualora   le
determinazioni  del  CIPE  comportino  un  aumento  del  numero   dei
beneficiari  dell'agevolazione  fiscale  prevista  dal  comma  1,  e'
corrispondentemente  aumentata,  con  decreto  del   Ministro   delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non  si  applica
ai contratti stipulati prima della data  di  entrata  in  vigore  del
predetto decreto del Ministro delle finanze. 
  5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
redditi derivanti da  contratti  di  locazione  di  immobili  ad  uso
abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito  dal
momento  della  conclusione  del  procedimento   giurisdizionale   di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore.  Per  le  imposte
versate sui  canoni  venuti  a  scadenza  e  non  percepiti  come  da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosita'  e'  riconosciuto  un  credito  di
imposta di pari ammontare". 
  6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata la  spesa  di
lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5  miliardi  per  l'anno
2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5  miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360
miliardi a decorrere dall'anno 2004. 
  7. Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa di lire  94
miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere  dall'anno
2001. 
                                           (10) (11) (12) (15) ((18)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 3, comma  2)
che "Per i contratti stipulati secondo le disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 3, e  8  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
relativi ad abitazioni ubicate nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
negli  altri  comuni  ad  alta  tensione  abitativa  individuati  dal
Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone  pattuito  dalle
parti e' ridotta al 19 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal D.L. 31  agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre  2013,
n. 124, ha disposto (con l'art. 3, comma  2)  che  "Per  i  contratti
stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3,  e
8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate
nei comuni di cui all'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto-legge   30   dicembre   1988,   n.   551,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
al 15 per cento". 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, nel modificare  l'art.  3,  comma  2  del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art.
4, comma 2) che la  modifica  del  presente  articolo  ha  effetto  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14
marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9,  comma
1)  che  "Per   il   quadriennio   2014-2017,   l'aliquota   prevista
all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge  28
ottobre 2013, n. 124, e' ridotta al 10 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017,  n.
205, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 14  marzo  2011,  n.
23, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per gli
anni dal 2014 al 2019, l'aliquota prevista all'articolo 3,  comma  2,
quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  come
modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  102
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013,  n.  124,
e' ridotta al 10 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 14 marzo  2011,  n.  23,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli  articoli  2,
comma 3, e 8 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  relativi  ad
abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.  61,  e  negli  altri
comuni  ad  alta  tensione   abitativa   individuati   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  l'aliquota  della
cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti  e'  ridotta
al 10 per cento".