LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8
               Tassazione sulle emissioni di anidride
                   carbonica e misure compensative

  1.  Al  fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni
di  anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo
le  conclusioni  della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le
aliquote  delle  accise  sugli  oli  minerali  sono  rideterminate in
conformita' alle disposizioni dei successivi commi.
  2.  La  variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita'
di  cui  al  comma  1  non  deve dar luogo ad aumenti della pressione
fiscale   complessiva.  A  tal  fine  sono  adottate  misure  fiscali
compensative  e  in  particolare  sono ridotti i prelievi obbligatori
sulle prestazioni di lavoro.
  3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai
sensi  del  comma  4  e  la  modulazione  degli  aumenti delle stesse
aliquote  di  cui  al  comma  5  successivamente  all'anno  2000 sono
effettuate   in  relazione  ai  progressi  nell'armonizzazione  della
tassazione  per  le  finalita'  di  cui al comma 1 negli Stati membri
dell'Unione europea.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.
  5.  Fino  al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise
sugli  oli  minerali  nonche'  quelle sui prodotti di cui al comma 7,
che,  rispetto  a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per
il  raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti
dal  1  gennaio  2005,  sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  su  proposta dell'apposita Commissione del
CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6.  Fino  al  31  dicembre  2004  e  con  cadenza  annuale,  per il
conseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1, tenuto conto del
valore  delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego
degli  oli  minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente,  con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie  delle  aliquote  in  modo  da  assicurare in ogni caso un
aumento  delle  singole  aliquote  proporzionale alla differenza, per
ciascuna  tipologia  di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e la misura delle
stesse  stabilite  nell'allegato  di  cui  al  comma  4,  nonche'  il
contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta differenza.
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26.
  10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono destinate:
    a)  a  compensare  la  riduzione degli oneri sociali gravanti sul
costo del lavoro;
    b)  a  compensare  il  minor  gettito  derivante dalla riduzione,
operata  annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella
dell'incremento,  per  il  medesimo  anno,  dell'accisa  applicata al
gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge  8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita a
decorrere dal 1 gennaio 2005;
    c)   a   compensare   i  maggiori  oneri  derivanti  dall'aumento
progressivo  dell'accisa  applicata  al gasolio da riscaldamento e al
gas  di  petrolio  liquefatto  anche  miscelato ad aria e distribuito
attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica
F  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n.  412,  nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni
ricade  nella  zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti
nella  zona  climatica  E  di  cui al predetto decreto del Presidente
della  Repubblica  e  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  e  nei comuni della regione Sardegna e delle isole
minori,  nonche' a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche
con  credito  d'imposta,  una  riduzione  del  costo  del  gasolio da
riscaldamento  impiegato  nei territori predetti non inferiore a lire
200  per  ogni  litro  ed una riduzione del costo del gas di petrolio
liquefatto  anche  miscelato  ad  aria  e distribuito attraverso reti
canalizzate  corrispondente  al  contenuto  di energia del gasolio da
riscaldamento; (8) (15) (25)
    d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle
spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione
delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti
di  combustione  per  la produzione di energia elettrica nella misura
del  20  per  cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a
carico,   e  comunque  in  misura  non  superiore  al  25  per  cento
dell'accisa   dovuta  a  norma  del  presente  articolo  dal  gestore
dell'impianto  medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  con  il Ministro delle
finanze,   determina  la  tipologia  delle  spese  ammissibili  e  le
modalita' di accesso all'agevolazione;
    e) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
    f)  a  misure  compensative  di  settore  con  incentivi  per  la
riduzione  delle  emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e
le   fonti   rinnovabili   nonche'   per   la  gestione  di  reti  di
teleriscaldamento  alimentato con biomassa quale fonte energetica nei
comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli
impianti  e  le  reti  di  teleriscaldamento  alimentati  da  energia
geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta  pari  a  lire  20  per  ogni  chilovattora (Kwh) di calore
fornito,  da  traslare  sul  prezzo  di  cessione  all'utente finale.
(15)(17) (19) (25) (28) (33) ((45))
  11.  La  Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della
normativa  comunitaria  in  materia,  puo' deliberare riduzioni della
misura  delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i
prodotti  utilizzati  nel  quadro  di  progetti  pilota o nella scala
industriale   per   lo  sviluppo  di  tecnologie  innovative  per  la
protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
  12.  A  decorrere  dal  1 gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza
piombo  e'  stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri.
Le  maggiori  entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle
riduzioni  di  cui  al  comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la
destinazione  disposta  dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1
luglio  1996,  n.  346,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  1996,  n.  428, per la prosecuzione della missione di pace in
Bosnia.
  13.  Con  regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sono  dettate  norme di attuazione delle
disposizioni  di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto
previsto dal comma 10, lettera a).
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AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 12, comma 4)
che  "Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8,   comma   5,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  emanato
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
la  lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448
del 1998 e' sostituita dalla seguente:
  "c)   a   compensare   i   maggiori  oneri  derivanti  dall'aumento
progressivo  dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile
per  riscaldamento  e  ai  gas  di  petrolio  liquefatti  usati  come
combustibile  per  riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso
reti  canalizzate  o  destinati  al  rifornimento  di serbatoi fissi,
nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito  di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore  a  lire  200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei
sopra  citati  gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto
di  energia  del  gasolio  medesimo.  Il  suddetto  beneficio  non e'
cumulabile  con  altre  agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
applicabile  ai  quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
    1)  ricadenti  nella  zona  climatica  F  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
    2)  facenti  parte  di province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F;
    3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene
esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
    4)  non  metanizzati  ricadenti  nella zona climatica E di cui al
predetto  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati  con  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. Il
beneficio  viene  meno  dal  momento in cui, con decreto del Ministro
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata  l'avvenuta  metanizzazione.  Il  suddetto  beneficio  e'
applicabile   altresi'  ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
impiegati  nelle  frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona  climatica  E,  di  cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n.  412  del  1993,  esclusi  dall'elenco  redatto con il
medesimo   decreto   del   Ministro   delle  finanze,  e  individuate
annualmente  con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali  delibere  devono essere comunicate al Ministero delle finanze e
al  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 30 settembre di ogni anno".
  La  L.  23 dicembre 1999, n. 488 ha inoltre disposto (con l'art. 7,
comma  16) che la modifica al presente articolo, comma 10, lettera e)
ha effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
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AGGIORNAMENTO (15)
  Il  D.L.  30  settembre  2000, n. 268, convertito con modificazioni
dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 ha disposto (con l'art. 4, commi 1,
2 e 3) che "1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare
della  riduzione  minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e successive
modificazioni,  e'  aumentato  di  lire 50 per litro di gasolio usato
come  combustibile  per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di
gas di petrolio liquefatto.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c)
indicata  nel  comma  1,  come  sostituita dall'articolo 12, comma 4,
della  legge  23  dicembre  1999, n. 488, per "frazioni di comuni" si
intendono  le  porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi
comprese  le  aree  su  cui  insistono  case  sparse. Per le frazioni
appartenenti  alla zona climatica F di cui al suddetto decreto n. 412
del  1993  il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva,
in  cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta
l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.
  3.  Nel  n.  4) della lettera c) di cui al comma 1, come sostituita
dall'articolo   12,  comma  4,  della  legge  n.  488  del  1999,  il
riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si
intende  limitato  alle  sole  frazioni,  non metanizzate, della zona
climatica   E,   appartenenti  ai  comuni  metanizzati  che  ricadono
anch'essi nella zona climatica E."
  Inoltre ha disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) che "Per il periodo
3  ottobre-31  dicembre  2000, l'ammontare della agevolazione fiscale
con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f),
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e'
aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita."
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AGGIORNAMENTO (17)
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha dispoato (con l'art. 60, comma 3)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto
  -(con l'art. 27, comma 1) che "Per il periodo 1 gennaio - 30 giugno
2001,   l'ammontare   della   riduzione   minima  di  costo  prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre  1999,  n.  488, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire   50   per   litro   di  gasolio  usato  come  combustibile  per
riscaldamento  e  di  lire  50  per  chilogrammo  di  gas di petrolio
liquefatto."
  -(con  l'art.  27, comma 5) che "Per il periodo dal 1 gennaio al 30
giugno  2001,  l'ammontare  della  agevolazione  fiscale  con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentata di
lire  30  per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere
complessivo pari a lire 8 miliardi."
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AGGIORNAMENTO (25)
  Il  D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2001, n. 330 ha disposto
  -  (con  l'art.  1,  comma  9) che "Per il periodo 1 luglio 2001-30
settembre  2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo  8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e successive modificazioni, e' aumentato di L. 50 per litro
di  gasolio  usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per
chilogrammo di gas di petrolio liquefatto."
  - (con l'art. 1, comma 10) che "Per il periodo dal 1 luglio 2001 al
30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
L. 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito."
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AGGIORNAMENTO (28)
  Il  D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla
L. 30 novembre 2001, n. 418 ha disposto
  - (con l'art. 5, comma 1) che "Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31  dicembre  2001,  l'ammontare  della  riduzione  minima  di  costo
prevista  dall'articolo  8,  comma  10,  lettera  c),  della legge 23
dicembre  1998,  n.  448, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire   50   per   litro   di  gasolio  usato  come  combustibile  per
riscaldamento  e  di  lire  50  per  chilogrammo  di  gas di petrolio
liquefatto."
  - (con l'art. 6, comma 1) che "Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31  dicembre  2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e' aumentato di
lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito."
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AGGIORNAMENTO (33)
  Il  D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla
L.  1  agosto  2003, n. 200, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 2)
che  "L'articolo  8,  comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23
dicembre  1998,  n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge
23  dicembre  1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale
adotta  una  nuova  delibera  di  consiglio  solo  se  e'  mutata  la
situazione di non metanizzazione della frazione."
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AGGIORNAMENTO (45)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
138) che "L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che
la  disciplina  ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui
la   persona   giuridica  gestore  della  rete  di  teleriscaldamento
alimentata  con  biomassa  o  ad  energia  geotermica coincida con la
persona  giuridica  utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica
puo' utilizzare in compensazione il credito."