stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2025)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 49

(Programmi di tutela ambientale)
1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".