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LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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Art. 40

(Interventi nel settore postale)
1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione.
((Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione))
. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente.
2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.
4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.
5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1 gennaio 1999".
6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.