LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 40. 
                  (Interventi nel settore postale) 
  1. La societa' Poste italiane Spa e' autorizzata all'esercizio  del
servizio  di  tesoreria  degli  enti  pubblici,   secondo   modalita'
stabilite con convenzione. ((Nell'ambito  del  predetto  servizio  di
tesoreria, sulla base di  apposite  convenzioni,  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata a concedere  anticipazioni  di
tesoreria  agli  enti   locali   nel   rispetto   dei   principi   di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione  e  non
discriminazione)).  La  societa'  Poste  italiane  Spa  e'   altresi'
autorizzata  a  effettuare  incassi  e  pagamenti  per  conto   delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine  puo'  eseguire  operazioni  di
versamento e di prelevamento di fondi presso  la  tesoreria  statale,
con modalita' da stabilire convenzionalmente. 
  2. Il regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la
contabilita'  dell'Amministrazione  delle  poste  e  dei   telegrafi,
approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n.  841,  e'  abrogato.  I
flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi  per  conto
delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti  e
degli enti pubblici sono regolati secondo i principi  degli  articoli
2423 e seguenti del codice civile. 
  3. I conservatori dei registri  immobiliari  trascrivono  a  favore
della societa' Poste italiane Spa la  titolarita'  dei  beni  di  cui
risulti accertata la  proprieta'  da  parte  dell'ex  Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6,  comma
1, del  decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  individuati  nel
rendiconto  approvato  con  legge  23  settembre  1994,  n.  555.  La
trascrizione e' effettuata sulla base delle segnalazioni  predisposte
dalla  societa'  Poste   italiane   Spa   contenenti   gli   elementi
identificativi dei singoli beni. 
  4.  L'attivita'  postale  e'  uniformata  alle  prescrizioni  della
direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  15
dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo
17,  comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   apposito
provvedimento di modificazione del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n.  156,  e  successive  modificazioni,  volto   ad   assicurare   la
prestazione di un servizio postale universale con prezzi  accessibili
a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di  riserva
e la revoca delle concessioni di cui all'articolo 29 del citato testo
unico. Il  provvedimento  introdurra'  altresi'  gli  istituti  della
autorizzazione   generale   e   della   licenza    individuale    per
l'espletamento di servizi non riservati e definira' le  modalita'  di
applicazione ai servizi di  bancoposta  della  normativa  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fatti salvi  i  principi
normativi che governano il  risparmio  postale  nelle  sue  peculiari
caratteristiche. 
  5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
le parole: "Dalla data di cui  al  comma  6"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Dal 1 gennaio 1999". 
  6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui  all'articolo
2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  e'  applicabile
alla societa' Poste italiane Spa l'articolo 59, comma 3, della  legge
27 dicembre 1997, n. 449.