LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
              Incentivi per le piccole e medie imprese

  1.  Alle  piccole  e  medie  imprese, come definite dal decreto del
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  18
settembre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1
ottobre  1997,  che  dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono
nuovi   dipendenti,  e'  concesso,  in  conformita'  alla  disciplina
comunitaria,  ((  un  credito di imposta per ciascun nuovo dipendente
pari  ad  un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso
al  1o  gennaio  1999  e  a  3 milioni di lire annue per i periodi di
imposta  successivi  )).  Il  credito  di  imposta  non puo' comunque
superare  l'importo  complessivo di lire 60 milioni annue in ciascuno
dei  tre  periodi  di  imposta  successivi  alla prima assunzione. Si
applicano le condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.
  2.  Il  credito  di imposta e' pari a tre milioni di lire annue per
ogni  lavoratore  disabile  assunto  a  tempo indeterminato che abbia
un'invalidita' superiore al 65 per cento.
  3.  Le  unita'  produttive  delle imprese devono essere ubicate nei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali
il  tasso  medio  di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale  secondo  la definizione allargata ISTAT, rilevata per il
1998,  sia  superiore  alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1
del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e
successive  modificazioni,  o  con quelle per le quali la Commissione
delle  Comunita'  europee ha riconosciuto la necessita' di intervento
con decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n.
SG  (97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi di cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato,
secondo la predetta definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20
per cento alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, come modificato dal comma 4
dell'articolo  3  della  presente  legge  e,  limitatamente  ai nuovi
assunti  nell'anno  1999,  le  disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del
medesimo  articolo 3, trovano applicazione nei limiti della regola de
minimis   prevista   dalla   comunicazione  della  Commissione  delle
Comunita'  europee  96/C  68/06  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e alle altre condizioni
di cui al citato articolo 4 della legge n. 449 del 1997, anche per le
aziende  industriali  ed  artigiane ubicate nel territorio di Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
  4.  Il  credito  di  imposta,  che non concorre alla formazione del
reddito  imponibile ed e' comunque riportabile nei periodi di imposta
successivi,   puo'   essere  fatto  valere  ai  fini  del  versamento
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul
reddito  delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto,
anche  in  compensazione  ai  sensi  del decreto legislativo 9 luglio
1997,   n.  241,  per  i  soggetti  nei  confronti  dei  quali  trova
applicazione  la  nuova  normativa.  Il  credito  di  imposta  non e'
rimborsabile;  tuttavia  esso  non  limita  il diritto al rimborso di
imposte ad altro titolo spettante.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i settori
esclusi  di  cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee   96/C  68/06,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita'  europee  C  68  del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste
sono  cumulabili  con  altri benefici eventualmente concessi ai sensi
della  predetta  comunicazione  purche'  non venga superato il limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione dell'ultimo periodo del
comma  3,  valutati in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000  e  2001,  si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli
ulteriori  oneri  derivanti  dal presente articolo fanno carico sulle
quote   messe   a  riserva  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  in  sede  di riparto delle risorse
finanziarie  destinate allo sviluppo delle aree depresse. Il Ministro
del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  stabilite le modalita' per la regolazione contabile dei crediti
di imposta di cui al comma 1.