stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1999

Art. 38

(Pensioni di guerra)
1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".
2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1 gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato".
3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:
"Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purche dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità".
4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: "funzionale" è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: "perdita totale della funzionalità".
5. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1 gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.