LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
                (Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP) 
  1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS,  al
fine di garantire il pagamento delle  prestazioni  erogate  dall'ente
medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630  miliardi  maturato
al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi  a  titolo
di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui  all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.  Tale
importo risulta comprensivo, nei  limiti  di  lire  30.300  miliardi,
delle anticipazioni a favore della gestione di  cui  all'articolo  29
della legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le  anticipazioni  concesse  nel
corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini  della  determinazione  dei
relativi importi, si provvede con la procedura di  cui  al  comma  2,
sulla base dei rispettivi consuntivi. 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, con proprio decreto, provvede alle  occorrenti  operazioni
di sistemazione contabile derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo.  Il  complesso  degli  effetti  contabili  sulle   gestioni
dell'INPS  interessate  e'  definito  con   la   procedura   di   cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, anche  per  gli  anni  successivi  rispetto  a  quelli
indicati al comma 1, ove interessati. 
  3. Con effetto dall'esercizio  finanziario  1999  sono  autorizzati
trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del
bilancio dello  Stato,  a  titolo  di  anticipazione  sul  fabbisogno
finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso. ((61)) 
  4.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di  tesoreria  usufruite
dall'INPS per gli esercizi 1997 e  1998,  per  il  tramite  dell'Ente
poste italiane e successivamente della societa' Poste  italiane  Spa,
al fine  di  fronteggiare  i  fabbisogni  finanziari  delle  gestioni
previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico  del  bilancio
dello Stato quali regolazioni contabili  delle  anticipazioni  stesse
sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate,
limitatamente all'anno 1997,  dall'applicazione  del  comma  1.  Tali
trasferimenti, comunque  a  titolo  anticipato,  sono  effettuati  in
favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla  societa'  Poste
italiane Spa al fine di estinguere  le  partite  debitorie  derivanti
dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato. 
  5.  Con  riferimento  alle  anticipazioni  di  tesoreria  usufruite
dall'INPDAP a tutto il 1998, al fine  di  fronteggiare  i  fabbisogni
finanziari   delle   gestioni   previdenziali,    sono    autorizzati
trasferimenti a carico del bilancio  dello  Stato  quali  regolazioni
contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze  del
relativo rendiconto. 
  6. Per le finalita' di cui ai commi 3, 4 e 5, e'  istituita  presso
l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilita'  nella  quale  sono
evidenziati i  rapporti  debitori  verso  lo  Stato  da  parte  delle
gestioni previdenziali che  hanno  beneficiato  dei  trasferimenti  a
carico del bilancio dello Stato. 
  7. Resta stabilito nei confronti  dell'INPS  e  dell'INPDAP  quanto
disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  8. E' confermato, in ogni  caso,  quanto  previsto  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,  per  la
gestione separata dei trattamenti pensionistici ai  dipendenti  dello
Stato. 
  9. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono   emanate,   ove
necessario, norme di attuazione del presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con l'art. 1, comma 5)
che "Le anticipazioni di bilancio  concesse  ai  sensi  del  comma  3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi  al  2012,  al  fine  di  garantire  il   pagamento   delle
prestazioni erogate  dall'Istituto  nazionale  di  previdenza  per  i
dipendenti  dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP)   si   intendono
effettuate  a  titolo   definitivo   e   pertanto   eliminate   dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo  35
della legge n. 448 del 1998".