LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27
               (Fornitura gratuita dei libri di testo)

  1.  Nell'anno  scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire
la  gratuita',  totale o parziale, dei libri di testo in favore degli
alunni  che  adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti
richiesti,  nonche' alla fornitura di libri di testo da dare anche in
comodato  agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  su  proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo
parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano e delle
competenti  Commissioni  parlamentari,  sono individuate le categorie
degli  aventi  diritto  al  beneficio, applicando, per la valutazione
della  situazione  economica  dei  beneficiari,  i  criteri di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con
le necessarie semplificazioni ed integrazioni. (( 42 ))
  2.  Le  regioni,  nel  quadro  dei  principi  dettati  dal comma 1,
disciplinano le modalita' di ripartizione ai comuni dei finanziamenti
previsti   che  sono  comunque  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  gia'
destinati  a  tal  fine alla data di entrata in vigore della presente
legge.   In  caso  di  inadempienza  delle  regioni,  le  somme  sono
direttamente   ripartite  tra  i  comuni  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione, previo
parere  delle  Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro
il   30   giugno  1999,  sono  emanate,  nel  rispetto  della  libera
concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione   del   libro   di  testo  da  utilizzare  nella  scuola
dell'obbligo  a  decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per
l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo  della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da
assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare
le proprie scelte.
  4.  Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi
3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo
fino  a  tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate.  L'articolo  156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello
stesso   testo   unico  si  intendono  riferiti  a  tutta  la  scuola
dell'obbligo.
  5.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata una
spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
  La  L.  27  dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 1, comma
628)   che   "La  gratuita'  parziale  dei  libri  di  testo  di  cui
all'articolo  27,  comma  1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
estesa  agli  studenti  del  primo e del secondo anno dell'istruzione
secondaria  superiore.  Il disposto del comma 3 del medesimo articolo
27   si   applica   anche   per  il  primo  e  per  il  secondo  anno
dell'istruzione   secondaria   superiore   e  si  applica,  altresi',
limitatamente  all'individuazione  dei  criteri per la determinazione
del  prezzo  massimo  complessivo della dotazione libraria, agli anni
successivi  al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole
e  le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori."