LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1999
                              Art. 22.
                      (Assunzioni di personale)
  1.  All'articolo  39  della  legge  27  dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti:  "Alla
data  del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5  per  cento
rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una ulteriore riduzione non
inferiore all'1 per cento rispetto al personale  in  servizio  al  31
dicembre 1997.";
   b)  al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino al
31 dicembre 2001, in relazione all'attuazione  dell'articolo  89  del
testo   unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto
speciale per  il  Trentino-Alto  Adige,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei
ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al  presente
comma  considera  nei criteri di priorita' le assunzioni di personale
per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di
Bolzano, nei limiti delle  dotazioni  organiche  di  ciascun  profilo
professionale.";
   c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
   "3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di
cui  al  comma  3  si  applica alla generalita' delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le  pro-
cedure  di  reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di personale, ivi
comprese quelle relative al personale gia' in  servizio  con  diversa
qualifica  o  livello  presso  la  medesima  o  altra amministrazione
pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
emanare  a  decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati  delle  assunzionida
disporre  rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto  delle  peculiarita'  e   delle   specifiche   esigenze   delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.";
   d) il comma 18 e' sostituito dal seguente:
   "18.  Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge
23 dicembre 1996, n.  662, una percentuale non inferiore  al  25  per
cento   delle   assunzioni  comunque  effettuate  deve  avvenire  con
contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa  non
superiore  al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di
formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e
integrazioni. Tale  percentuale  e'  calcolata  complessivamente  sul
totale  delle  assunzioni  ed e' verificata al termine dell'anno 1999
con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999".
  2. L'articolo 4 del regio decreto  27  agosto  1932,  n.  1127,  e'
abrogato.
  3.  All'articolo  1, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 482,
sono  soppresse  le  parole  da:  "non  puo'  avere"  fino  a:   "non
consecutivi,".
  4.   Il   termine  del  31  dicembre  1998,  di  cui  al  comma  18
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da  ultimo
prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
  5.  Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad assumere, al di  fuori  della  previsione  di  fabbisogno  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449, nel 1999 e nel
2000,  mille unita' di personale a tempo determinato, con prestazioni
di  lavoro  a  tempo  parziale,  per  profili   professionali   delle
qualifiche  funzionali  non  superiori  alla  settima e di durata non
superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale e' destinato  a
garantire   l'apertura   pomeridiana,  serale  e  festiva  di  musei,
gallerie, monumenti e scavi di antichita' dello Stato, biblioteche  e
archivi.  Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate
di cui alla legge 25 marzo  1997,  n.  78,  nei  limiti  di  lire  15
miliardi  per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere
assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione  territoriale
delle strutture prescelte.
  6.  Le  assunzioni  di  personale  non vedente, quale centralinista
telefonico, massofisioterapista ed  insegnante,  non  possono  subire
alcun  blocco  o  limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia
nelle aziende private.
  7. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si  applicano
anche  agli  enti  locali,  nelle cui piante organiche e' previsto il
posto di centralinista telefonico.
  8.  Per  coloro  che  abbiano  gia'  prestato   servizio   militare
obbligatorio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici
mesi  oltre  la ferma di leva, il limite massimo di eta', di cui alla
lettera d) della voce "Requisiti di stato civile" dell'allegato 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,  e'
elevato a ventitre' anni.
  9. All'articolo 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 1999
e'  disposto  un  ulteriore  incremento  di 2.000 unita' da assegnare
all'Arma   dei   carabinieri,   nell'ambito   delle   procedure    di
programmazione  ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente
articolo".