LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-4-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11
         Rimborso della tassa sulle concessioni governative
             per l'iscrizione nel registro delle imprese

  1.  ((  COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46 )).
  2.  Le  societa'  che  negli  anni (( 1985, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990,  1991  e  1992  )) hanno corrisposto la tassa sulle concessioni
governative  per  l'iscrizione  nel  registro  delle imprese e quella
annuale,  ai  sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge
19  dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge
17  febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso (( delle somme
versate  )),  sempre  che  abbiano presentato istanza di rimborso nei
termini  previsti  dall'articolo  13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
  3.  Sull'importo  da  rimborsare sono dovuti gli interessi (( nella
misura  stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29,
e   successive   modificazioni   )),   a   decorrere  dalla  data  di
presentazione dell'istanza.
  4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze
di  rimborso  a  suo  tempo  presentate e controlla la validita' e la
tempestivita'  delle  stesse;a  partire  dal  secondo  semestre dello
stesso  anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite
secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  istanze e a
partire da quelle di minore importo.
  5.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente articolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del  debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo di
emissione  di  titoli  pubblici  annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato  a  lire  2.500  miliardi  per  la  prima annualita', verra'
attribuito   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici  sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli  autorizzati  e  il  relativo  ammontare saranno stabiliti con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme  che  si  accerteranno  come  effettivamente  necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso.
  6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero
delle  finanze  sono  emessi,  con imputazione al competente capitolo
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero delle finanze,
uno  o  piu'  ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili
mediante  commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili
della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo
del  domicilio  fiscale  vigente degli aventi diritto, ove gli stessi
non  abbiano  provveduto  all'indicazione  di uno specifico domicilio
eletto.