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LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
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Testo in vigore dal:  2-2-2012
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Art. 8

Osservatorio per l'imprenditorialità
1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura
((e pesca))
e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale
((e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale))
. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.