LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 13-11-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                        Convenzione nazionale

  1.  Al  fine  di  favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma  3  dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e,
successivamente,  ogni  tre  anni a decorrere dalla medesima data, al
fine   di   promuovere   una   convenzione,   di  seguito  denominata
"convenzione  nazionale",  che  individui  i  criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti,
alla  rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonche'  delle  modalita'  per  garantire  particolari esigenze delle
parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con  il  Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del
presente  articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle  predette  organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi
del  presente  comma costituiscono la base per la realizzazione degli
accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto ,
unitamente   all'utilizzazione   dei   tipi   di   contratto  di  cui
all'articolo  4-bis,  costituisce  condizione  per l'applicazione dei
benefici di cui all'articolo 8.
  2.  I  criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione  nazionale  ovvero  dalla  constatazione,  da  parte  del
Ministro  dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi  novanta  giorni  dalla  loro convocazione. Con il medesimo
decreto  sono  stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di
cui  all'articolo  8  per i contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui
al comma 1 del presente articolo.
  3.  Entro  quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al  comma  2,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali  possono  essere  stipulati  i  contratti  di  cui  al  comma 3
dell'articolo  2 ((nonche' dell'art. 5)), nel caso in cui non vengano
convocate  da  parte  dei  comuni  le organizzazioni della proprieta'
edilizia  e  dei  conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di
cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
  4.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  60, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, con
apposito  atto  di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei  ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge  27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia  di  determinazione  da  parte  delle  regioni  dei canoni di
locazione  per  gli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica. Gli
attuali  criteri  di  determinazione  dei  canoni restano validi fino
all'adeguamento  da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi
del presente comma.