LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 28-5-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                           Fondo nazionale 
 
  1. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'  istituito  il  Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni  in  locazione,
la cui dotazione annua e' determinata  dalla  legge  finanziaria,  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori  devono
dichiarare sotto la  propria  responsabilita'  che  il  contratto  di
locazione e' stato registrato. 
  3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma  1  sono  utilizzate
per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi  i   requisiti   minimi
individuati con le  modalita'  di  cui  al  comma  4,  di  contributi
integrativi per il  pagamento  dei  canoni  di  locazione  dovuti  ai
proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica  sia  privata,
((e,  tenendo  conto  anche  delle  disponibilita'  del  Fondo,   per
sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle  regioni  anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la  locazione  o
fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione
con  imprese  di  costruzione  ed  altri  soggetti   imprenditoriali,
cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire  la  mobilita'
nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi  da
concedere in locazione a  canoni  concordati,  ovvero  attraverso  la
rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire  alle  parti,
con  il  supporto  delle   organizzazioni   di   rappresentanza   dei
proprietari e degli inquilini, la stipula di  un  nuovo  contratto  a
canone inferiore. Le procedure previste per gli sfratti per morosita'
si applicano alle locazioni di cui al presente comma,  anche  se  per
finita locazione.)). I comuni possono,  con  delibera  della  propria
giunta,  prevedere  che  i  contributi   integrativi   destinati   ai
conduttori  vengano,  in  caso  di  morosita',  erogati  al  locatore
interessato a  sanatoria  della  morosita'  medesima,  anche  tramite
l'associazione della proprieta' edilizia dallo  stesso  locatore  per
iscritto   designata,   che   attesta   l'avvenuta   sanatoria    con
dichiarazione sottoscritta anche dal locatore. ((12)) 
  4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  definisce,  con  proprio
decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei  contributi
integrativi di cui al comma 3  e  i  criteri  per  la  determinazione
dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito  familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione. 
  5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono  ripartite,
entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e'
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
criteri   fissati   con   apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto
alla quota di risorse messe a disposizione dalle  singole  regioni  e
province autonome, ai sensi del comma 6. 
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al  comma  3  con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci ((e definire, sentiti
i  comuni,  la  finalita'  di  utilizzo  del   Fondo   ottimizzandone
l'efficienza,  anche  in  forma  coordinata  con  il  Fondo  per  gli
inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6, comma 5,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.)). 
  ((7. Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle  risorse  di  cui  al
comma 6 nonche' di quelle destinate al Fondo ad  esse  attribuite  ai
sensi del comma  5;  le  risorse  destinate  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di agenzie
o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle  attivita'  di
promozione  in  convenzione  con  imprese  di  costruzione  ed  altri
soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione  sono
assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri che  premino
sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone concordato e nuclei
familiari provenienti da alloggi di  edilizia  residenziale  pubblica
sovvenzionata o sottoposti a procedure di sfratto esecutivo,  sia  il
numero di contratti di locazione a canone concordato complessivamente
intermediati nel biennio precedente.)) 
  8. I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione  dei
contributi di  cui  al  comma  3,  individuando  con  appositi  bandi
pubblici i requisiti dei conduttori  che  possono  beneficiarne,  nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di  cui  al  comma  4.  I
bandi per la concessione dei  contributi  integrativi  devono  essere
emessi entro il 30  settembre  di  ogni  anno  con  riferimento  alle
risorse assegnate, per l'anno di emissione  del  bando,  dalla  legge
finanziaria. 
  9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini  della  concessione  dei
contributi integrativi di cui al comma 3, e' assegnata al  Fondo  una
quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000  e
2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60,  rela-
tive alle annualita' 1996, 1997  e  1998.  Tali  disponibilita'  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica, ad apposita  unita'  previsionale  di  base
dello stato di previsione  del  Ministero  dei  lavori  pubblici.  Le
predette risorse, accantonate dalla  deliberazione  del  CIPE  del  6
maggio 1998, non  sono  trasferite  ai  sensi  dell'articolo  61  del
decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e   restano   nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento. 
  10. Il Ministero dei lavori pubblici provvedera',  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui al comma  1,  ad  effettuare  il  versamento
all'entrata del bilancio  dello  Stato  nell'anno  2003  delle  somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari a lire  67,5  miliardi,  intendendosi  ridotta  per  un  importo
corrispondente  l'autorizzazione  di  spesa   per   l'anno   medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
  11.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sociale,  istituito  ai  sensi
dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2014, n. 80, ha disposto (con l'art. 2,  comma  1-bis)  che
"L'applicazione  da  parte  dei  comuni,  al  fine   di   contrastare
l'emergenza abitativa, delle disposizioni  di  cui  all'articolo  11,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  come  modificato  dal
comma 1 del  presente  articolo,  costituisce  titolo  di  preferenza
nell'assegnazione  di  contributi  pubblici  per  qualsiasi  tipo  di
edilizia economica e popolare".