LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426

Nuovi interventi in campo ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2017)
Testo in vigore dal: 25-7-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
            Interventi per la conservazione della natura 
 
 
  1. Nelle aree naturali protette nazionali  l'acquisizione  gratuita
delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma,  della  legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed  integrazioni,
si verifica di diritto a favore degli organismi  di  gestione.  Nelle
aree protette nazionali,  i  sindaci  sono  tenuti  a  notificare  al
Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le
ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo  7,  secondo  comma,
della citata legge n. 47 del 1985.  Il  Ministro  dell'ambiente  puo'
procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle  strutture
tecniche  coperative  del  Ministero  della  difesa,  sulla  base  di
apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa,
nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno  1998  e  di  lire
2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 
  2. In relazione al particolare valore  ambientale  dell'area  della
costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed  integrazioni,
il mancato esercizio del  potere  sostitutivo  di  demolizione  delle
opere effettuate abusivamente per la  costruzione  dell'Hotel  Fuenti
nel comune di Vietri sul Mare e  non  suscettibili  di  sanatoria  in
quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il  Ministro
dell'ambiente, previa diffida ad adempiere  nel  termine  di  novanta
giorni,   accertata   l'ulteriore   inerzia   delle   amministrazioni
competenti, procede agli interventi  di  demolizione,  avvalendosi  a
tale fine delle strutture tecniche ed operative del  Ministero  della
difesa ai sensi del comma 1 e  nel  limite  dei  fondi  dal  medesimo
previsti. 
  3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto  speciale  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano  che  disciplinano  la
materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le  relative
norme di attuazione. 
  4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso  per
l'esecuzione in danno del ripristino,  ovvero  per  risarcimento  del
danno ambientale, dai responsabili degli  abusi  edilizi  di  cui  al
comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, ad apposita  unita'  previsionale  di
base dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'ambicnte,  per
essere devolute  agli  organismi  di  gestione  delle  aree  naturali
protette per il ripristino naturalistico dei siti. 
  5. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa
consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti
i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 
  6.  Per  i  Parchi  nazionali  di  cui  al  comma  5  il   Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi  dell'articolo  34,  comma  3,  della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  del  Parco  nazionale
dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire  1.000  milioni  per
gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni  a  decorrere  dall'anno
2000. 
  8. All'articolo 7, comma l, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
nell'alinea, dopo le parole:  "nella  concessione  di  finanziamenti"
sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,". 
  9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista  dall'articolo
4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,  le  somme  di  lire
2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire  1.500  milioni  a  decorrere
dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del
Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 
  10. All'articolo 36, comma l, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e'  aggiunta  la
seguente: 
    "e-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei" 
  11. Il Ministro dell'ambientc entro  il  30  giugno  1999  provvede
all'istruttoria  tecnica   necessaria   per   avviare   l'istituzione
dell'area protetta marina  di  cui  al  comma  10,  con  il  precipuo
obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 
  12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le
opportune iniziative a  livello  comunitario  ed  internazionale  per
estendere l'area protetta marina  di  cui  al  comma  10  alle  acque
territoriali   dei   Paesi   esteri   confinanti   ed   alle    acque
internazionali. 
  13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione  di  aree  marine
protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6  dicembre
1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni  per  gli
anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90)). 
  15. Una  quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8  ottobre  1997,  n.
344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000,  e'
destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino  relativo
agli interventi di cui allo stesso comma 2. 
  16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28  della  legge
31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e'  delegata
la  gestione  dell'area  protetta  marina  ed  e'  presieduta  da  un
rappresentante designato dal Ministro  dell'ambiente.  Il  comandante
della locale Capitaneria di porto, o un suo  delegato,  partecipa  ai
lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 
  17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31  dicembre  1982,
n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie  degli
enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". 
  18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente  marino
previste dal l'articolo l-bis, comma 6, del decreto-legge 4  dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1994, n.  61,  l'istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad  incrementare
la  propria  dotazione  organica   di   dieci   unita'   di   profilo
professionale "ricercatore". Alla copertura  dei  posti  si  provvede
mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del  presente  comma
e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni  per
l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449. 
  19.  Per  la  predisposizione  di   un   programma   nazionale   di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia  Oceanica",  nonche'
di studio delle misure  di  salvaguardia  della  stessa  da  tutti  i
fenomeni  che  ne  comportano  il  degrado  e  la   distruzione,   e'
autorizzata la spesa di  lire  200  milioni  annue  per  il  triennio
1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi  del
contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni
ambientaliste. 
  20. Il personale proveniente  da  altre  amministrazioni  pubbliche
che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della  legge  6
dicembre   1991,   n.394,   che   svolge   funzioni    indispensabili
all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei
ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti  disponibili
nelle relative  piante  organiche  e  secondo  le  procedure  di  cui
all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  come
sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
80.  Conseguentemente  le  piante  organiche  delle   amministrazioni
pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari  al
predetto personale. 
  21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita'
lo Stato, le regioni, gli enti  locali,  altri  soggetti  pubblici  e
privati e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i  patti
territoriali di  cui  all'articolo  2,  comma  203,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662". 
  22. Dopo l'articolo 1 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
inserito il seguente: 
    "ART. 1-bis. - (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1.
Il  Ministro  dell'ambiente  promuove,  per  ciascuno   dei   sistemi
territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole
e di aree marine protette, accordi di programma per  lo  sviluppo  di
azioni  economiche  sostenibili  con   particolare   riferimento   ad
attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo  e  del
turismo  ambientale  con  i  Ministri  per  le  politiche   agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e  della
previdenza sociale e per  i  beni  culturali  e  ambientali,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 
  2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle
associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua
altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie,  impiegabili
nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1". 
  23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e' sostituito dal seguente: 
    "7. La classificazione e l'istituzione  dei  parchi  nazionali  e
delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e  lacuali,  sono
effettuate d'intesa con le regioni". 
  24. All'articolo 9 della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del  comma  5  sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Qualora siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci  di
un  comune  oppure  presidenti  di  una  comunita'  montana,  di  una
provincia o di una regione presenti nella  Comunita'  del  parco,  la
cessazione dalla predetta  carica  a  qualsiasi  titolo  comporta  la
decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica
nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."; 
    b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le
seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e
la parola: "eventualmente" e' soppressa; 
    c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco"
fino alla fine del comma sono soppresse; 
    d) dopo il comma 8, e' inserito seguente: 
      "8-bis.  Lo  statuto  dell'Ente  e'  deliberato  dal  consiglio
direttivo,  sentito  il  parere  della  Comunita'  del  parco  ed  e'
trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la  legittimita'
e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal  ricevimento.
L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento
alle   eventuali   osservazioni   di   legittimita'   del   Ministero
dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente  adotta  lo  statuto  con  proprio  decreto   entro   i
successivi trenta giorni". 
  25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, e' sostituito dal seguente: 
    "11. Il  direttore  del  parco  e'  nominato,  con  decreto,  dal
Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati  proposti
dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un  albo  di  idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco  istituito  presso
il Ministero dell'ambiente, al quale  si  accede  mediante  procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a  stipulare
con il direttore nominato un apposito contratto  di  diritto  privato
per una durata non superiore a cinque anni". 
  26. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo,  di
cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,
come sostituito dal  comma  25  del  presente  articolo,  nonche'  le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali.  All'albo  sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in  vigore  della
presente leggi, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli  idonei
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 
  27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  al  comma
2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 
  28. All'articolo 11 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche
o, sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche e culturali locali"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi,  i
costumi,  le  consuetudini  e   le   attivita'   tradizionali   delle
popolazioni  residenti  sul  territorio,   nonche'   le   espressioni
culturali proprie e caratteristiche  dell'identita'  delle  comunita'
locali e  ne  prevede  la  tutela  anche  mediante  disposizioni  che
autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli  usi,
ai costumi e alle consuetudini suddette,  fatte  salve  le  norme  in
materia di divieto di  attiivita'  venatoria  previste  dal  presente
articolo."; 
    c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 
  29. Dopo l'articolo 11 della legge 6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
inserito il seguente: 
    "ART. 11-bis -(Tutela dei valori naturali storici e ambientalt  e
iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il  consiglio
direttivo  del   parco   e   la   Comunita'   del   parco   elaborano
contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni  di  cui  agli
articoli 12  e  14,  il  piano  del  parco  e  il  piano  pluriennale
economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli  12  e
14". 
  30. All'articolo 12 della legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo  le  parole:  "naturali  e  ambientali"  sono
inserite  le  seguenti  "nonche'  storici,  culturali,  antropologici
tradizionali"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi
dalla costituzione dei suoi  organi,  in  base  ai  criteri  ed  alle
finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla
definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano  del
parco indicati dal  consiglio  direttivo  del  parco  ed  esprime  il
proprio parere sul piano stesso. Il piano,  approvato  dal  consiglio
direttivo, e' adottato dalla regione entro  novanta  giorni  dal  suo
inoltro da parte dell'Ente parco ". 
  31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla  sua  costituzione,
elabora"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "avvia  contestualmente
all'elaborazione del piano  del  parco"  ed  il  secondo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale  esprime  la  propria
motivata valutazione  il  consiglio  direttivo,  e'  approvato  dalla
regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 
  32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n.  394,
al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei
provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11  della  legge
15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4,  comma  1,
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e  fermo  restando  il
disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 
  33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "  scelte  con
preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del  parco,  previ
opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente ". 
  34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, e' sostituito dal seguente: 
    "3. La gestione delle riserve naturali, di  qualunque  tipologia,
istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a  ricadere
all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco". 
  35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del
presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo  del  parco
nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel
territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle
del Corpo forestale dello Stato. 
  37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti  la  regione  e
gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle  aree
protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n.  979,  e  6
dicembre 1991, n. 394, e'  affidata  ad  enti  pubblici,  istituzioni
scientifiche  o   associazioni   ambientaliste   riconosciute   anche
consorziati tra loro.