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LEGGE 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 11-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  13-7-2011
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Art. 2

1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. (2)
1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
((Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.))
4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e sucessive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000. (6)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che " L'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, decorre dalla data di entrata in vigore della predetta legge."
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 4, comma 238) che " Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili."