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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 settembre 1998, n. 401

Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/12/98
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Testo in vigore dal:  8-12-1998

Art. 2

1. Gli importi dovuti dai trasgressori per le spese di rimozione, come sopra fissati, devono essere determinati tenendo conto altresì dei seguenti parametri di differenziazione:
a) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di più veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica, pevisti, a seconda dei casi, alle lettere A), B) e C) dell'articolo 1, comma 1, devono essere suddivisi per il numero di veicoli rimossi. La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
b) orario notturno o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste;
c) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
2. Per eventuali casi di rimozione di veicoli, regolarnente parcheggiati, per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, nulla è dovuto dai proprietari degli stessi.
Nota all'art. 2:
- Il testo vigente dell'art. 397, comma 2, del già citato D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è il seguente:
"2. Il trasferimento dei veicoli dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'art. 159, comma 2, del codice, e dell'art.
354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'art.
12. L'organo di polizia precedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile. Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta".