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LEGGE 8 ottobre 1998, n. 354

Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza.

note: Entrata in vigore della legge: 29-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/12/1999)
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Testo in vigore dal:  29-10-1998

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La "Ferrovie dello Stato S.p.a.", è autorizzata a predisporre ed eseguire, nel periodo 1998-2000, un piano triennale di soppressione di passaggi a livello, privilegiando i principali itinerari internazionali e nazionali e gli ambiti dei principali nodi e stazioni, nonché le linee regionali di particolare rilevanza, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse, mediante costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, o di miglioramento delle condizioni di esercizio di passaggi a livello non eliminabili. Il piano triennale è inviato alle Camere perché sia trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere formulato in coerenza con gli altri progetti di ammodernamento, tenuto conto comunque dei seguenti criteri di priorità:
a) velocità e frequenza dei convogli ferroviari;
b) volume medio giornaliero del traffico stradale veicolare;
c) numero dei binari posti in corrispondenza dell'attraversamento;
d) passaggi in aree urbane e metropolitane ad alta densità abitativa e di traffico locale;
e) incidentalità storica del passaggio a livello.
3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, lo Stato apporta al capitale sociale della "Ferrovie dello Stato S.p.a." l'importo di lire 1.100 miliardi da ripartire in dieci anni a decorrere dal 1998, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1998, lire 60 miliardi per l'anno 1999 e lire 110 miliardi per l'anno 2000. Il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta alle Camere, perché sia trasmessa alle competenti commissioni parlamentari, una relazione che documenti gli interventi realizzati con il relativo quadro economico.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziameno iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondospeciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti