LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 10-7-1998
                               Art. 4.
                         Norma di copertura
  1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari
complessivamente  a  lire  41,5  miliardi per l'anno 1997, lire 547,1
miliardi  per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire
1124,7  miliardi  per  l'anno  2000,  si provvede, quanto a lire 41,5
miliardi  per  l'anno  1997  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  allo  scopo  parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dei  trasporti e della navigazione; quanto a
lire  79,5  miliardi  per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno
1999  e  lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1998,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione; quanto a lire 331
miliardi  per  l'anno  1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire
640  miliardi  per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del
medesimo    stanziamento,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica;  quanto  a  lire 136,6 miliardi per
l'anno  1998,  a  lire  275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2
miliardi  per  l'anno  2000,  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 giugno 1998
                              SCALFARO
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                 Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
 Visto, il Guardasigilli: Flick