LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario 
 
  1. Per consentire il completamento degli interventi  connessi  alla
realizzazione dei passanti ferroviari  di  Milano  e  di  Torino,  il
Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere
un contributo dodecennale  per  la  spesa  di  investimento,  per  un
importo di lire 150 miliardi per il comune di Milano e  di  lire  420
miliardi per il comune di Torino, pari  complessivamente  a  lire  50
miliardi per ciascuno degli anni  dal  1998  al  2007  e  a  lire  35
miliardi per gli anni 2008 e 2009. 
  2. Ai fini  del  perseguimento  degli  obiettivi  di  sviluppo  del
processo  di  razionalizzazione   produttiva   delle   infrastrutture
ferroviarie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23  dicembre
1996, n. 662, nel rispetto degli impegni internazionali, in  sede  di
aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto
delle operazioni finanziarie poste in  essere  dalle  Ferrovie  dello
Stato S.p.a. ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire  5  miliardi
per  ciascuno  degli  anni   dal   1998   al   2002   per   l'urgente
predisposizione  del   progetto   esecutivo   relativo   alla   linea
ferroviaria  del  Brennero,  per  la  tratta  Verona-Monaco.  Per  il
medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce
altresi' indicazioni per favorire operazioni  di  valorizzazione  del
patrimonio  nonche'  partecipazioni   di   capitali.   Il   comma   4
dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, e' abrogato. 
  3. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli  oneri  di
funzionamento della commissione intergovernativa italofrancese per la
realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione,  e'  autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennita'
ed i compensi spettanti ai membri  della  predetta  commissione  sono
determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione. 
  4.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione   degli   interventi
concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla  legge
26  febbraio  1992,  n.  211,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane
avanza proposte al CIPE finalizzate al  finanziamento  dei  piani  di
intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte  dei
soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n.  211  del  1992.
Per le finalita' di cui al presente comma: 
    a) l'importo di lire 75 miliardi di  cui  alla  tabella  D  della
legge 28 dicembre  1995,  n.  550,  viene  utilizzato  quale  apporto
attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con  delibera
del CIPE; 
    b) e' autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite  di  impegno
trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15  miliardi
da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del
costo di realizzazione degli interventi  gia'  approvati  nel  limite
massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5  miliardi,  anche  in
aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.  641,
finalizzata al finanziamento  di  interventi  corredati  da  progetto
definitivo. 
  5. In relazione alla prescrizione di cui all'articolo 7 della legge
26 febbraio 1992,  n.  211,  la  dimostrazione  delle  disponibilita'
finanziarie e' effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste
dall'articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. 
  6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4  del  decreto-legge  1
aprile 1995, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
maggio 1995, n. 204, e' sostituita dalla seguente: 
    "d) quattro esperti  in  materia  di  trasporti,  dei  quali  uno
designato  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,   uno
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno  designato
dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei tra
sporti e della navigazione". 
  7. Per consentire il funzionamento  della  commissione  di  cui  al
citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995, come modificato dal comma
6  del  presente  articolo,  fino  alla  data  di  ultimazione  degli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e'  autorizzata
la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e  lire  300  milioni  a
decorrere dall'anno 1999. 
  8. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  provvede  con
proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione  di  cui
al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi. 
  9.  Per  assicurare  il  regolare   svolgimento   della   relazione
ferroviaria   Domodossola-Locarno   ai   sensi   della    convenzione
internazionale stipulata in data  12  novembre  1919,  con  ratifiche
scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre
1923, n. 3195, la concessione  alla  Societa'  subalpina  di  imprese
ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana  da  Domodossola  al
confine svizzero e' prorogata fino al ((31 agosto 2031)).