LEGGE 18 giugno 1998, n. 192

Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive.

note: Entrata in vigore della legge: 20-10-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 30-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                        Termini di pagamento 
 
  1.  Il  contratto  deve  fissare  i  termini  di  pagamento   della
subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del  bene  o  dal
momento   della   comunicazione   dell'avvenuta   esecuzione    della
prestazione, e deve precisare, altresi', gli eventuali sconti in caso
di pagamento anticipato rispetto alla consegna. 
  2. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non
puo' eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o
della  comunicazione  dell'avvenuta  esecuzione  della   prestazione.
Tuttavia, puo' essere fissato un diverso  termine,  non  eccedente  i
novanta  giorni,  in  accordi  nazionali  per  settori   e   comparti
specifici,  sottoscritti  presso  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  da  tutti  i  soggetti  competenti  per
settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro
in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti.  Puo'  altresi'
essere fissato un diverso termine,  in  ogni  caso  non  eccedente  i
novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  presso  la
quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei
medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi  di  cui  al
presente comma devono contenere anche apposite clausole per garantire
e migliorare i processi di  innovazione  tecnologica,  di  formazione
professionale e di integrazione produttiva. 
   3. In caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di  pagamento  il
committente deve al subfornitore, senza bisogno  di  costituzione  in
mora, un interesse determinato in misura pari al  saggio  d'interesse
del principale strumento  di  rifinanziamento  della  Banca  centrale
europea applicato alla sua piu' recente operazione di rifinanziamento
principale effettuata il primo giorno di calendario del  semestre  in
questione,  maggiorato  ((di  otto  punti  percentuali)),  salva   la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore  e
salva la prova del danno  ulteriore.  Il  saggio  di  riferimento  in
vigore il primo giorno lavorativo della Banca  centrale  europea  del
semestre in questione si applica per i successivi sei  mesi.  Ove  il
ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il  termine  convenuto,
il committente incorre, inoltre, in una penale pari al  5  per  cento
dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. ((4)) 
  4. In ogni caso  la  mancata  corresponsione  del  prezzo  entro  i
termini pattuiti costituira' titolo per l'ottenimento di  ingiunzione
di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile. 
  5. Ove vengano apportate, nel corso dell'esecuzione  del  rapporto,
su richiesta del committente, significative modifiche e varianti  che
comportino comunque  incrementi  dei  costi,  il  subfornitore  avra'
diritto ad un adeguamento del  prezzo  anche  se  non  esplicitamente
previsto dal contratto. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3,  comma
1) che "Le disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo  si
applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal  1°
gennaio 2013".