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LEGGE 16 giugno 1998, n. 188

Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore della legge: 4/7/1998
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal:  4-7-1998
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 247, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Flick, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: Flick

Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 247 del decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 è il seguente:
"1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".