stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1998, n. 122

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

note: Entrata in vigore della legge: 30-04-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-9-2005
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Promozione della distribuzione e
Della produzione di opere europee).
1.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
9.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
10.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
11.
(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 ))
.
12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato
ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. (1)
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 13 del presente articolo si interpreta nel senso che "le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13".