LEGGE 30 aprile 1998, n. 122

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

note: Entrata in vigore della legge: 30-04-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
Testo in vigore dal: 8-9-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2
                  (Promozione della distribuzione e
                 Della produzione di opere europee).

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  6. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
l'articolo  55  della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito
dall'articolo   12   del   decreto-legge  14  gennaio  1994,  n.  26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153.
  8.  Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta dell'autorita' di
Governo   competente   in  materia  di  spettacolo,  fatte  salve  le
competenze  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 4), della legge 31 luglio
1997,  n.  249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono
disciplinate  le  modalita'  di  sfruttamento  dei  film  italiani  e
stranieri   da   parte   delle   emittenti   televisive,   anche   in
considerazione  dell'intervento  pubblico  ai  sensi  delle  leggi  4
novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  10. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  11. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )).
  12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato
ricorso   in   sede   di   giurisdizione   amministrativa  avverso  i
provvedimenti  di  diniego  della domanda di concessione inoltrata ai
sensi  della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
definito  con  sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare
l'attivita'  radiotelevisiva  privata  fino al passaggio in giudicato
della  sentenza  stessa  e,  comunque,  non  oltre  i  termini di cui
all'articolo  1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla
data  di  entrata  in  vigore  della legge 31 luglio 1997, n. 249, le
emittenti  stesse  fossero  legittimamente  operanti  in  base  ad un
provvedimento giurisdizionale.
  13.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non
fanno parte di una rete nazionale. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La legge 16 giugno 1998, n. 185 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che il comma 13 del presente articolo si interpreta nel senso che "le
disposizioni  dei  commi  da  1  a  11  del  medesimo articolo non si
applicano  alle  emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico
locale  e  che  non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti
indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto,
la limitazione disposta dal comma 13".