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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    CAPO I
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
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  • Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
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    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
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  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 8

Respingimento
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dalla presente legge per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
a) che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto a prenderlo immediatamente a carico e a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.