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LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
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    pubblica e integrazione sociale
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Testo in vigore dal:  27-3-1998

Art. 43

Fondo nazionale per le politiche migratorie
1. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è stabilita in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999.
Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione, l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione operativa della presente legge e del regolamento di attuazione, alle attività culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dall'Inps all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.
Note all'art. 43:
- Per completezza si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, nonché la lettera d), dello stesso comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria".
- L'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandes- tine), prevede, al comma 1, l'istituzione, presso l'INPS, di un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo. Si riporta il comma 2 dello stesso articolo:
"2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione dicui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.