LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
                               Art. 33
         Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti
                   al Servizio sanitario nazionale
    1.  Per  le  prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri
non  iscritti  al  Servizio   sanitario   nazionale   devono   essere
corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le
tariffe  determinate  dalle  regioni  e  province  autonome  ai sensi
dell'articolo 8, commi 5 e 7, del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
    2. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria
ai  cittadini  stranieri  in  Italia  in  base  a  trattati e accordi
internazionali   bilaterali   o   multilaterali    di    reciprocita'
sottoscritti dall'Italia.
    3.  Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non
in regola con le norme relative all'ingresso ed  al  soggiorno,  sono
assicurate,   nei   presidi   pubblici   ed   accreditati,   le  cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche'
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di
medicina  preventiva  a  salvaguardia  della  salute  individuale   e
collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
    a)  la  tutela  sociale  della  gravidanza  e della maternita', a
parita' di trattamento con le  cittadine  italiane,  ai  sensi  delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto
del  ministro  della  Sanita' 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parita' di  trattamento  con  i
cittadini italiani;
    b)  la  tutela  della  salute  del  minore  in  esecuzione  della
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo  del  20   novembre   1989,
ratificata  e  resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.
176;
    c)  le  vaccinazioni  secondo  la  normativa  e  nell'ambito   di
interventi  di  campagne  di prevenzione collettiva autorizzati dalle
regioni;
    d) gli interventi di profilassi internazionale;
    e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie  infettive
ed eventuale bonifica dei relativi focolai.
    4.  Le  prestazioni  di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a
carico  dei  richiedenti  qualora   privi   di   risorse   economiche
sufficienti,  fatte  salve  le  quote  di partecipazione alla spesa a
parita' con i cittadini italiani.
    5. L'accesso alle strutture sanitarie da  parte  dello  straniero
non  in  regola  con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun
tipo  di  segnalazione  all'autorita'  salvo  i  casi  in   cui   sia
obbligatorio  il  referto,  a  parita' di condizioni con il cittadino
italiano.
    6.  Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali a carico  del  ministero  dell'Interno,
agli  oneri  recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma
3,  nei  confronti  degli  stranieri  privi  di  risorse   economiche
sufficienti,  si  provvede nell'ambito delle disponibilita' del Fondo
sanitario  nazionale,  con  corrispondente  riduzione  dei  programmi
riferiti agli interventi di emergenza.
          Note all'art. 33:
            -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 8, commi 5 e 7,
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  (Riordino
          della  disciplina  in materia sanitaria a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "5. L'unita' sanitaria locale assicura  ai  cittadini  la
          erogazione  delle  prestazioni specialistiche, ivi comprese
          quelle  riabilitative,  di  diagnostica  strumentale  e  di
          laboratorio  ed  ospedaliere  contemplate  dai  livelli  di
          assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e  le
          disposizioni  regionali.  Allo  scopo  si avvale dei propri
          presidi, nonche' delle aziende e degli istituti ed enti  di
          cui  all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi
          compresi  gli  ospedali  militari,   o   private,   e   dei
          professionisti. Con tali soggetti l'unita' sanitaria locale
          intrattiene  appositi rapporti fondati sulla corresponsione
          di  un  corrispettivo   predeterminato   a   fronte   della
          prestazione  resa,  con  l'eccezione dei medici di medicina
          generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la
          facolta' di libera scelta delle suddette  strutture  o  dei
          professionisti    eroganti    da    parte   dell'assistito,
          l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma  e'
          subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta
          compilata  sul  modulario  del Servizio sanitario nazionale
          dal medico di fiducia  dell'interessato.    Nell'attuazione
          delle  previsioni  di  cui  al  presente  comma sono tenute
          presenti le specificita' degli organismi di volontariato  e
          di privato sociale non a scopo di lucro".
            "7.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412,  da  attuare  secondo
          programmi  coerenti con i principi di cui al comma 5, entro
          il 30 giugno 1994 le regioni e le unita'  sanitarie  locali
          per  quanto  di propria competenza adottano i provvedimenti
          necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti  previsti
          dal     presente     decreto     fondati    sul    criterio
          dell'accreditamento delle istituzioni, sulla  modalita'  di
          pagamento  a  prestazione  e  sull'adozione  del sistema di
          verifica e revisione della qualita' delle attivita'  svolte
          e  delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la
          disciplina di cui agli accordi convenzionali in  atto,  ivi
          compresi  quelli  operanti  in  regime  di proroga, cessano
          comunque entro un triennio dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto".
            - La legge 29 luglio 1975, n. 405, reca: "Istituzione dei
          consultori familiari".
            -  La  legge  22 maggio 1978, n. 194, reca: "Norme per la
          tutela  sociale  della   maternita'   e   sull'interruzione
          volontaria della gravidanza".
            -  Il  decreto  del  Ministro della sanita' 6 marzo 1995,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87,  del  13  aprile
          1995,  reca:  "Aggiornamento  del  decreto  ministeriale 14
          aprile 1984 recante protocolli di  accesso  agli  esami  di
          laboratorio  e  di  diagnostica strumentale per le donne in
          stato  di  gravidanza  ed   a   tutela   della   maternita'
          responsabile".
            - Per quanto concerne la legge 27 maggio 1991, n. 176, v.
          nelle note all'art. 26.