LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
                               Art. 28
             Permesso di soggiorno per motivi familiari
    1.  Fatti  salvi  i  casi di rilascio o di rinnovo della carta di
soggiorno,  il  permesso  di  soggiorno  per  motivi   familiari   e'
rilasciato:
    a)  allo  straniero  che ha fatto ingresso in Italia con visto di
ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso
al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo  27,
ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
    b)  agli  stranieri  regolarmente soggiornanti ad altro titolo da
almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio  dello
Stato  con  cittadini  italiani  o  di  uno  Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
    c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in  possesso
dei  requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di
uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero  con
straniero  regolarmente  soggiornante  in  Italia.  In  tal  caso  il
permesso del familiare e' convertito in  permesso  di  soggiorno  per
motivi  familiari. La conversione puo' essere richiesta entro un anno
dalla data  di  scadenza  del  titolo  di  soggiorno  originariamente
posseduto dal familiare.  Qualora detto cittadino sia un rifugiato si
prescinde  dal  possesso  di un valido permesso di soggiorno da parte
del familiare;
    d) al genitore straniero,  anche  naturale,  di  minore  italiano
residente  in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi
familiari e' rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia
stato privato della potesta' genitoriale secondo la legge italiana.
    2.  Il  permesso  di  soggiorno  per  motivi  familiari  consente
l'accesso  ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o
di   formazione   professionale,   l'iscrizione   nelle   liste    di
collocamento,  lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi
i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro.
    3. Il permesso di soggiorno per motivi  familiari  ha  la  stessa
durata  del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso
dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 27 ed e'
rinnovabile insieme con quest'ultimo.
    4.  Allo  straniero  che  effettua  il  ricongiungimento  con  il
cittadino  italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero
con straniero titolare della carta di soggiorno di  cui  all'articolo
7, e' rilasciata una carta di soggiorno.
    5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio
o,  per  il  figlio  che non possa ottenere la carta di soggiorno, al
compimento del diciottesimo anno di eta', il  permesso  di  soggiorno
puo' essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo  o  per  studio,  fermi  i  requisiti  minimi di eta' per lo
svolgimento di attivita' di lavoro.
    6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' contro  gli
altri  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa  in  materia  di
diritto all'unita' familiare, l'interessato puo'  presentare  ricorso
al  pretore  del  luogo  in  cui  risiede, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui  agli  articoli  737  e  seguenti  del
codice  di  procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso puo'
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla  osta.  Gli
atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e
da ogni altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente
comma  e'  valutato  in  lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
          Nota all'art. 28:
            - Per il testo degli articoli 737 e seguenti  del  codice
          di procedura civile v. nelle note all'art. 11.