LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

note: Entrata in vigore della legge: 27/3/1998
  • Articoli
  • PRINCIPI GENERALI
  • 1
  • Principi generali
  • 2
  • 3
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO I
    Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO II
    Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e
    l'allontanamento dal territorio dello Stato
    CAPO III
    Disposizioni di carattere umanitario
  • 16
  • 17
  • 18
  • DISCIPLINA DEL LAVORO
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • Diritto all'unita' familiare e tutela dei minori
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO I
    Disposizioni in materia sanitaria
  • 32
  • 33
  • 34
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO II
    Disposizioni in materia di istruzione
    e diritto allo studio e professione
  • 35
  • 36
  • 37
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO III
    Disposizioni in materia di alloggio
    e assistenza sociale
  • 38
  • 39
  • Disposizioni in materia sanitaria, nonche' di
    istruzione, alloggio, partecipazione alla vita
    pubblica e integrazione sociale
    CAPO IV
    Disposizioni sull'integrazione sociale
    sulle discriminazioni e istituzione del fondo
    per le politiche migratorie
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • Disposizioni concernenti i cittadini degli stati
    membri dell'Unione europea
  • 45
  • Norme finali
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
Testo in vigore dal: 27-3-1998
                               Art. 17
              Divieti di espulsione e di respingimento
    1.  In  nessun caso puo' disporsi l'espulsione o il respingimento
verso  uno  Stato  in  cui  lo  straniero  possa  essere  oggetto  di
persecuzione   per   motivi   di  razza,  di  sesso,  di  lingua,  di
cittadinanza, di religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali  o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso
un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
    2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi  previsti
dall'articolo 11, comma 1, nei confronti:
    a)  degli  stranieri  minori di anni diciotto, salvo il diritto a
seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
    b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il
disposto dell'articolo 7;
    c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o
con il coniuge, di nazionalita' italiana;
    d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi  successivi
alla nascita del figlio cui provvedono.