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LEGGE 2 marzo 1998, n. 33

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1998. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2000)
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Testo in vigore dal:  1-12-2000
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Art. 9

1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte. (1)
((2))
2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 17 agosto 1999, n. 291 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 20 novembre 2000, n. 352 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, previsto dal comma 1 del presente articolo, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291, è ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2001.