LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

note: Entrata in vigore della legge: 01-3-1998
Testo in vigore dal: 1-3-1998
                               Art. 2.
  1.  La  bandiera della  Repubblica  italiana  e quella  dell'Unione
europea  vengono esposte  all'esterno  degli edifici  ove hanno  sede
centrale gli organismi  di diritto pubblico di  seguito indicati, per
il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attivita':
  a)  gli  organi  costituzionali  e  di  rilievo  costituzionale,  e
comunque la sede  del Governo allorche' il Consiglio  dei Ministri e'
riunito;
    b) i Ministeri;
  c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle
riunioni degli stessi;
    d) gli uffici giudiziari;
    e) le scuole e le universita' statali.
  2.  La  bandiera della  Repubblica  italiana  e quella  dell'Unione
europea  vengono altresi'  esposte all'esterno  dei seggi  elettorali
durante   le   consultazioni   e   all'esterno   delle   sedi   delle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.
  3.  Il  regolamento  e  le  norme  regionali  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1 possono,  nei  limiti  delle rispettive  competenze,
dettare una disciplina integrativa in merito alle modalita' di uso ed
esposizione  della bandiera  della  Repubblica italiana  e di  quella
dell'Unione europea  nonche' di  gonfaloni, stemmi e  vessilli, anche
con  riferimento  ad organismi  di  diritto  pubblico non  ricompresi
nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.