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LEGGE 23 dicembre 1997, n. 454

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2001)
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Testo in vigore dal:  20-2-2000
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Art. 3

(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori
monoveicolari ed alla riduzione volontaria
dell'offerta di trasporto).
1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:
a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;
b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.
3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;
c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività. I comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori si pronunciano entro il termine perentorio di trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione ai benefici di cui al presente articolo, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27))
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7.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27))
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8.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27))
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9.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 DICEMBRE 1999, N. 484 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2000, N. 27))
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