LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 53. 
                       (Ente poste italiane). 
    1. A decorrere dal 1  gennaio  1998,  l'Ente  poste  italiane  e'
autorizzato: 
    a) alla  distribuzione  e  vendita  diretta  di  biglietti  delle
lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio; 
    b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui  ha
l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari. 
    2. Le modalita' e le condizioni dei servizi previsti nel comma  1
sono fissate con apposite  convenzioni  da  stipulare  con  gli  enti
interessati. 
    3.  Lo  Stato  riconosce  all'Ente  poste  italiane  un  compenso
collegato allo svolgimento di obblighi  di  servizio  universale  nel
settore dei  recapiti  postali.  Tale  compenso  e'  forfettariamente
determinato in lire 400  miliardi  per  l'anno  1998.  Per  gli  anni
successivi l'importo sara' determinato nel contratto di programma  da
stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ((, il cui onere non potra'  essere  superiore  a  321,6
milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014)). 
    4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma  23;
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' consentire all'Ente  poste
italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti
per l'affidamento dei propri servizi  di  sportello,  anche  a  tempo
parziale, a soggetti pubblici e privati,  anche  esercenti  attivita'
commerciale, operanti o che  intendano  operare  in  detti  comuni  o
frazioni. 
    5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto- legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 gennaio 1994, n. 71, le parole da: "sia agli effettivi costi" fino
alla fine del periodo sono sostituite  dalle  seguenti:  ":1)  a  una
contabilita' analitica per centro di costo  fornita  dall'Ente  poste
italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi
di tali costi e con modalita' che spingano ad una loro riduzione;  2)
alla raccolta,  netta  e/o  lorda,  di  risparmio  postale,  tale  da
generare un  utile  per  il  servizio  coerente  con  le  regole  del
mercato". 
    6. A decorrere  dalla  data  di  trasformazione  dell'Ente  poste
italiane in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 2,  comma  27,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale  dipendente  dalla
societa' medesima spettano: 
    a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo  2120  del
codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente,  l'indennita'
di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente  prima
della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data e'
soppresso il contributo dovuto  dal  datore  di  lavoro  all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico  approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.
1032. A decorrere dal 1 gennaio  del  secondo  anno  successivo  alla
trasformazione in societa' per azioni  dell'Ente  poste  italiane  e'
soppressa  la  gestione  separata,  istituita  in  seno  all'Istituto
postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente
della  Repubblica  8  aprile   1953,   n.   542,   per   l'erogazione
dell'indennita' di buonuscita spettante, dal 1 agosto 1994,  a  tutto
il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo  6,  comma  7,
del  decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,  n.  71.  Alla   sua
liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa,
che  cura  il  trasferimento  alla  societa'  "Poste  italiane"   del
patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad  essa
facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le  poste  patrimoniali
riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie; (2) 
    b) le prestazioni di  assistenza  e  mutualita',  sulla  base  di
leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione  di  accordi  di
lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici; 
    c) le prestazioni creditizie secondo  la  normativa  vigente,  da
rilevare in apposita gestione; 
    d) il  trattamento  di  quiescenza  sulla  base  della  normativa
vigente  alla  cui  erogazione  continua  a   provvedere   l'Istituto
postelegrafonici. 
    7. Dal 1 gennaio 1999 i  lavoratori  dipendenti  dell'Ente  poste
italiane sono assicurati all'Istituto nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa  vigente
ed il datore di lavoro e' tenuto al versamento dei relativi premi  al
predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte
le rendite e tutte le altre prestazioni in  essere  alla  data  della
trasformazione nonche' quelle relative agli eventi infortunistici  ed
alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi  prima  di
tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della  programmazione  economica,  sentiti  l'INAIL  e
l'Ente poste italiane, vengono definiti  oneri  e  modalita'  per  il
trasferimento delle competenze in materia infortunistica.  Il  numero
2) del primo comma dell'articolo 127 del testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  e'
abrogato. 
    8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al  comma
6 valgono le norme gia' in vigore per l'ente pubblico economico.  Per
i dipendenti della societa'  "Poste  italiane"  sono  fatti  salvi  i
diritti,  gli  effetti  di  leggi  speciali  e   quelli   rinvenienti
dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza. 
    9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma  6,  l'Istituto
postelegrafonici e' tenuto a versare  al  Fondo  pensioni  lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS il contributo  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i  termini
fissati dallo stesso articolo 25 e  nella  misura  stabilita  con  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  1  giugno  1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989. 
    10. Al personale dell'Ente  poste  italiane  che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, e' in posizione di comando  o
fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo
1, comma 2, del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
applicano  le  vigenti  disposizioni  sulla  mobilita'  volontaria  o
concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore
a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6. 
    11. Il  personale  dell'Ente  poste  italiane  di  qualifica  non
dirigenziale che alla data del  31  ottobre  1997  prestava  servizio
presso il Ministero  delle  comunicazioni  in  posizione  di  comando
transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  e  senza  oneri  aggiuntivi,
assicurando  comunque  l'invarianza  della  spesa,  nei   ruoli   del
Ministero stesso nei limiti della dotazione  organica  stabilita  dal
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti
salvi dalla legge  23  dicembre  1996,  n.  650,  anche  soprannumero
rispetto al contingente stabilito per singola categoria o  qualifica,
procedendo a una  equivalente  riduzione  delle  dotazioni  organiche
delle  altre  qualifiche  funzionali.  Al   predetto   personale   e'
attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad  esso
spettato al momento dell'inserimento  nell'elenco  con  il  quale  e'
stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma  2,  del
decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. 
    12. La societa' "Poste italiane" versa  i  contributi  a  proprio
carico nella misura stabilita  dalle  norme  richiamate  al  comma  6
all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza
e secondo la normativa vigente, alla  liquidazione  ed  al  pagamento
delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle  dimissioni
e dell'indennita' di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997. 
    13. All'atto della trasformazione  dell'Ente  poste  italiane  in
societa' per azioni, lo  Stato  apporta  al  capitale  sociale  della
societa'  medesima  l'importo  complessivo  di  lire  3.000  miliardi
ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella  misura
indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria. 
    14. I contributi previsti dal  comma  30  dell'articolo  2  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle  imprese  editrici  di
agenzie di  stampa  quotidiane  che  trasmettano  tramite  canali  in
concessione esclusiva dell'Ente poste italiane,  decorrono  dall'anno
1994 nei limiti  dell'apposito  stanziamento  previsto  nella  unita'
previsionale di  base  17.1.2.1  dello  stato.  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998. 
    15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data  dal  1  gennaio  1996,  i
canali satellitari in uso esclusivo  delle  agenzie  di  informazione
radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge  7  agosto
1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative  di  giornalisti,
sono equiparati ai canali in concessione  esclusiva  dell'Ente  poste
italiane. 
    16. All'articolo  3  della  legge  7  agosto  1990,  n.  250,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "15-bis. A decorrere dall'anno 1998 entro il  31  marzo  di  ogni
anno e purche' sia stata inoltrata  domanda  valida  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni, e' corrisposto un importo pari al 50 per  cento
dei contributi  di  cui  ai  commi  10  e  11  spettanti  per  l'anno
precedente. La liquidazione del contributo residuo verra'  effettuata
entro  tre  mesi  dalla  presentazione  del   bilancio   dell'impresa
editoriale e della necessaria certificazione  nonche'  della  residua
documentazione  prevista  dalle  norme  vigenti.  La  certificazione,
eseguita a cura di  una  societa'  di  revisione,  e'  limitata  alla
verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa  riferimento  per
il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio". 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4 convertito, con modificazioni,  dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)  che  "La
disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge
27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo,  a
carico del lavoratore, il contributo di  finanziamento  al  Fondo  di
previdenza  e  credito  dovuto  all'Istituto  postelegrafonici  nella
misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo
37 del testo unico delle  norme  sulle  prestazioni  previdenziali  a
favore dei dipendenti civili e militari dello  Stato,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032."