LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 51 
                        Universita' e ricerca 
 
  1. Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio  1998-2000,  garantendo
che il fabbisogno finanziario riferito alle universita'  statali,  ai
policlinici universitari a gestione diretta,  ai  dipartimenti  ed  a
tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso
complessivamente  generato  nel  1998  non  sia  superiore  a  quello
rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia
superiore  a  quello  dell'anno  precedente  maggiorato   del   tasso
programmato di  inflazione.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica   e   tecnologica   procede   annualmente   alla
determinazione del fabbisogno  finanziario  programmato  per  ciascun
ateneo,  sentita  la  Conferenza   permanente   dei   rettori   delle
universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi  di  riequilibrio
nella   distribuzione   delle   risorse   e   delle    esigenze    di
razionalizzazione   dell'attuale   sistema   universitario.   Saranno
peraltro  tenute  in  considerazione  le   aggiuntive   esigenze   di
fabbisogno finanziario per  gli  insediamenti  universitari  previsti
dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1995, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del  29
febbraio 1996. 
  2.  Il  Consiglio  nazionale  delle  ricerche,  l'Agenzia  spaziale
italiana,  l'Istituto  nazionale  di  fisica   nucleare,   l'Istituto
nazionale di fisica della materia, l'Ente per  le  nuove  tecnologie,
l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli  obiettivi
di finanza pubblica per  il  triennio  1998-2000  garantendo  che  il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni  1999  e  2000
non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del  tasso
programmato di inflazione. I1 Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente. 
  3. Le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  7  e  9  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n.  279,  sono  estese  a  partire  dal  1
gennaio  1999  alle  universita'  statali,  sentita   la   Conferenza
permanente dei rettori delle universita' italiane.  Il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina,  con
proprio  decreto,  le  modalita'  operative  per  l'attuazione  delle
disposizioni predette. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 49)). 
  5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
dopo le parole "a standard dei costi di produzione per studente" sono
inserite le seguenti ", al  minore  valore  percentuale  della  quota
relativa alla spesa per il  personale  di  ruolo  sul  fondo  per  il
finanziamento  ordinario".  Sono  abrogati  i  commi  10,  11  e   12
dell'articolo 5 della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  nonche'  il
comma 1 dell'articolo 6  della  legge  18  marzo  1989,  n.  118.  Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici  di  ateneo
secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1 gennaio 1998 alle
universita' statali e agli  osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano  si  applicano,  in  materia  di  organici  e  di   vincoli
all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le  disposizioni
di cui al presente articolo. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240. 
  7. Ai fini dell'applicazione della  presente  legge,  per  enti  di
ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e  integrazioni,
nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente  le  disposizioni
di cui ai commi 2 e 6  del  presente  articolo,  fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 5. 
  8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e' sostituito dal seguente: 
"93. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti,  possono  essere
concessi in uso perpetuo e gratuito alle universita',  con  spese  di
manutenzione ordinaria e straordinaria a  carico  delle  stesse,  gli
immobili dello Stato liberi". 
Il comma 94 del citato articolo 1 della legge  n.  662  del  1996  e'
abrogato. 
  9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   su   proposta    del    Ministro
dell'universita'  e   della   ricerca   scientifica   e   tecnologica
trasferisce, con proprio decreto,  all'unita'  previsionale  di  base
"Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di  previsione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili,  un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico,
da assegnare al  finanziamento  di  specifici  progetti,  un  importo
opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per  cento
di ogni stanziamento di  bilancio  autorizzato  o  da  autorizzare  a
favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia  spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica  nucleare,  dell'Istituto
nazionale  di  fisica  della  materia,  dell'Ossersvatorio  geofisico
sperimentale, del Centro italiano  ricerche  aerospaziali,  dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del  Fondo  speciale
per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968,  n.  1089,  nonche'  delle  disponibilita'   a   valere   sulle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre  1992,  n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, con proprio  decreto  emanato  dopo  aver  acquisito  il
parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  determina   le
priorita' e le modalita' di impiego del Fondo per specifici progetti. 
  10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge  25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8  dell'articolo  7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono  determinate  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.