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LEGGE 31 luglio 1997, n. 257

Concessione di un contributo volontario in favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo o di altri enti italiani o stranieri per studi, convegni, o altre iniziative nel settore del disarmo; e di un contributo in favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

note: Entrata in vigore della legge: 7/8/1997
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Testo in vigore dal:  7-8-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 50 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri, per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo.
2. È autorizzata la concessione di un contributo volontario di lire 160 milioni annue per il quinquennio 1994-1998 a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.
Avvertenza:
Il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 142 del 20 giugno 1997.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.