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LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2024)
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Testo in vigore dal:  3-8-2000
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Art. 64

Norme finali
1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.
((20))
2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi e la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2000, n. 348 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64 sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento".